Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 20-07-2011, n. 28838

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

O.A. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità del prevenuto, accertata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato in ordine al delitto continuato di truffa e sostituzione di persona, fatti commessi in data 2.11.02.

Il difensore deduce violazione di legge per essere il decreto di citazione in primo grado notificato presso il domicilio eletto benchè fosse noto all’ufficio che l’ O. era in stato di detenzione, avendo come detenuto ricevuto l’avviso di conclusione di indagini ex art. 415 bis c.p.p.. Deduce ancora la nullità del procedimento per incompetenza territoriale, essendo il più grave delitto commesso in Roma. Con altro motivo deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza, non essendo affidabile la individuazione fotografica dell’imputato, riconosciuto su una immagine riprodotta in fotocopia.

Il ricorso non risulta inammissibile con riferimento al primo motivo proposto attinente la notifica nel luogo di detenzione per altra causa, con la conseguenza che nella fattispecie assume rilevanza l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, maturato per entrambi i reati in data 2.9.2010, termine comunque raggiunto computando anche giorni 120 di sospensioni dal 17.1.07 al 25.7.07 e dal 25.7.07 al 30.1.08. Non sussistono, nè sono dedotti elementi per accertare proscioglimenti ex art. 129 c.p.p., alla luce delle decisioni di merito affermative di responsabilità.

Conseguente l’annullamento senza rinvio della sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *