Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 20-07-2011, n. 28925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.F. e B.A.C. vennero tratti a giudizio dinanzi al Tribunale monocratico di Palermo per rispondere:

il C.: a) del reato p. e p. dal D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, comma 1, lett. d), per avere effettuato attività illecita di trasporto di rifiuti pericolosi e non per un totale di circa mc. 2,5 (rottami ferrosi vari, n. cofano, n. paraurti in ferro, parti meccaniche di autovetture ed altro) attraverso l’automezzo Piaggio Ape targato (OMISSIS) lungo questa via (OMISSIS), territorio in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato per tutta la provincia di (OMISSIS) con D.P.C.M. 16 gennaio 2009, ai sensi della L. n. 225 del 1992, in mancanza delle autorizzazioni e/o comunicazioni previste dalla legge;

b) del reato p. e p. dall’art. 116 C.d.S., comma 13, e art. 18 strad perchè circolava alla guida del mezzo di cui al capo a) senza essere in possesso della patente di guida perchè mai conseguita (in (OMISSIS), con la recidiva infraquinquennale, reiterata).

Il B.: c) del reato p. e p. dall’art. 110 c.p. e D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, comma 1, lett. d), per avere, in concorso tra loro, effettuato attività illecita di trasporto di rifiuti pericolosi e non per un totale di circa mc. 2 (rottami ferrosi veri, n. 1 ruota, n. radiatore ed altro) attraverso l’automezzo Piaggio Ape targata (OMISSIS) lungo questa via (OMISSIS), territorio in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato per tutta la Provincia dei Ministri del 16 gennaio 2009, ai sensi della L. n. 225 del 1992, in mancanza delle autorizzazioni e/o comunicazioni previste dalla legge (in (OMISSIS));

d) del reato p. e p. dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9 per avere violato gli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale applicata al medesimo con decreto del Tribunale di Palermo – sezione misure di prevenzione – in data 25/06/2009, essendosi allontanato dalla propria dimora senza preventivo avviso all’autorità di P.S. (in (OMISSIS), con la recidiva reiterata, infraquinquennale).

2. Con sentenza in data 7.6.2010, ad esito di rito abbreviato, gli imputati vennero dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi a), b) e c), ed unificati per continuazione quelli sub a) e b), e concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, furono condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa ciascuno,oltre al pagamento delle spese processuali. Il B. fu assolto dal reato ascrittogli al capo d) perchè il fatto non sussiste.

3. Avverso l’anzidetta sentenza hanno proposto appello entrambi gli imputati. La Corte d’appello di Palermo con sentenza del 3.12.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Palermo in data 7.6.2010, appellata da C.F. e da B.A.C., assolveva il B. dal reato ascrittogli al capo c) dell’epigrafe per non avere commesso il fatto, e ne ordinava l’immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa;

ordinava poi la restituzione della motoape in giudiziale sequestro all’avente diritto; respingeva l’appello del C. confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ha osservato la Corte distrettuale che l’appellante C., in particolare, si doleva dell’affermazione di responsabilità, sul rilievo che l’illecito trasporto di rifiuti si era risolto, nella sostanza, in un fatto episodico. Ma l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi costituisce reato anche in mancanza della qualità di imprenditore ovvero di un’organizzazione imprenditoriale. Ha ritenuto la Corte distrettuale che per la configurabilità del reato non occorre affatto, così come sostenuto dall’appellante, l’esistenza di strutture attrezzate ad hoc, nè il compimento di una pluralità di atti di trasporto illecito di rifiuti; il reato ben può essere ravvisato anche nel caso in cui, come nella specie, il trasporto dei rifiuti si sia esaurito nel compimento di un singolo atto.

Quanto alla censura di eccessività della pena, la Corte distrettuale ha rilevanto che la pena inflitta all’appellante era adeguata e proporzionata alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato (plurirecidivo), avuto riguardo ai criteri direttivi sanciti dall’art. 133 c.p..

4. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la illogicità della motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del reato contestato. In particolare deduce che solo occasionalmente aveva preso la motoape del fratello per trasportare rifiuti ferrosi. Il reato contestatogli prevede invece come condotta penalmente sanzionata l’attività di raccolta trasporto recupero smaltimento commercio intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione. E’ quindi sanzionata l’attività di trasporto illecito di rifiuto e non rileva pertanto una condotta di trasporto effettuata occasionalmente e in forma non imprenditoriale.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio deducendo che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della non particolare gravità del fatto; ciò che avrebbe dovuto indurre ad applicare la pena nel minimo di legge.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come ha correttamente rilevato la corte d’appello per integrare la condotta prevista dal D.L. n. 172 del 2008, art. 6 non occorre un’attività imprenditoriale: il reato contestato all’imputato può essere ravvisato anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti si sia esaurito nel compimento di un singolo atto. In particolare Cass., sez. 3, 28 ottobre 2009 – 7 gennaio 2010, n. 79, ha affermato che l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi costituisce reato del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, (art. 6, lett. d) conv., con mod., in L. 30 dicembre 2008, n. 210) anche in mancanza della qualità di imprenditore ovvero di un’organizzazione imprenditoriale. Cfr. anche Cass., sez. 3, 30 settembre 2008 – 25 novembre 2008, n. 43817, che ha puntualizzato che il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti non richiede, a differenza del reato di gestione di discarica, una struttura organizzativa complessa ed un comportamento sistematicamente ripetuto nel tempo.

3. Il secondo motivo è inammissibile perchè attiene alla trattamento sanzionatorio che la corte d’appello ha valutato con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità. In particolare la corte distrettuale ha tenuto conto della personalità dell’imputato plurirecidivo.

4. Pertanto il ricorso, nel suo complesso, va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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