Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-12-2011, n. 26599 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, premesso che il Collegio ha disposto, all’esito dell’odierna udienza, la redazione motivazione della presente sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. rispettivamente con F.D. per il periodo dal 4 luglio 2003 al 15 settembre 2003 e con A.S. dal 20 giugno 2003 al 15 settembre 2003;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società;

i lavoratori intimati hanno resistito con controricorso;

successivamente Poste Italiane s.p.a. ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa;

considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese processuali di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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