Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 20-07-2011, n. 28923

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. O.A.T. nato a (OMISSIS) era imputato del reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per aver illecitamente detenuto, senza autorizzazione ed al fine di cessione a terzi, gr. 1094,19 circa di sostanza stupefacente tipo cocaina, quantitativo suddiviso in n. 79 ovuli con l’aggravante dell’ingente quantità (dosaggio ricavabile 3,388 dosi) (in (OMISSIS)).

Il 9 dicembre 2008 il G.I.P. del Tribunale di Rovigo, a seguito di giudizio abbreviato, condannava O.A.T. a pena ritenuta di giustizia per l’imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80. 2. Sul gravame dell’imputato, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 14 luglio 2009, escludeva la contestata aggravante e, conseguentemente, diminuiva la pena inflitta dal primo giudice, condannando l’imputato alla pena di sei anni, due mesi di reclusione ed Euro 26.667 di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando il vizio di motivazione. Deduce che la sentenza impugnata non aveva affatto motivato sul motivo di appello, concernente il richiesto riconoscimento delle attenuanti generiche.

Questa Corte con sentenza del 4.2.2010 annullava la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Osservava questa Corte che l’imputato, con l’atto di appello, "chiedeva l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena inflitta". In punto di circostanze generiche, tuttavia, la Corte di merito non ha affatto motivato, soffermandosi solo su quello concernente l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 poi esclusa. La sentenza impugnata doveva, quindi, essere annullata limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

4. In sede di giudizio di rinvio la Corte d’appello di Venezia con sentenza del 24 giugno 2010 confermava sul punto la sentenza di primo grado e ribadiva quindi la già adottata decisione in grado di appello che aveva negato all’imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Osservava che in applicazione della disciplina dettata dall’art. 624 c.p.p., la decisione doveva essere quindi adottata esclusivamente entro i confini fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza del 4.2.2010. Il giudice di rinvio era quindi chiamato ad esaminare in particolare se – come la difesa aveva lamentato nell’atto di appello – era stato ingiustificato il diniego delle attenuanti generiche fondato dal primo giudice sull’asserito, ma indimostrato, "collegamento dell’imputato con il mondo dello spaccio", mentre avrebbe dovuto essere valorizzata a suo favore la condotta processuale e la mancanza di precedenti penali. Esaminando dunque la questione inerente il diniego delle attenuanti generiche e le relative doglianze difensive, la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, osservava che la sentenza di primo grado doveva essere confermata sul punto. Infatti non erano valorizzagli in favore dell’ O., a questi fini, circostanze di fatto a carattere oggettivo, nè elementi di carattere soggettivo. Il fatto era indubbiamente grave per la consistenza del quantitativo di sostanza stupefacente e per l’apprezzabile grado di purezza. Tale detenzione denotava la necessaria esistenza di collegamenti con fornitori di elevato spessore criminale, dovendosi trattare di soggetti in grado di disporre di quantitativi assai consistenti di stupefacente e delle correlative risorse economiche; il fatto appariva poi grave anche perchè il quantitativo di stupefacente detenuto dall’imputato avrebbe consentito di alimentare il mercato illecito in termini significativi, sia per la quantità di atti di cessione che per la durata nel tempo dei possibili rifornimenti a terzi.

Neppure sotto il profilo soggettivo l’imputato appariva meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche. Infatti egli non aveva tenuto un contegno processuale positivamente apprezzabile a questi fini. In particolare, nell’interrogatorio che aveva fatto seguito all’arresto in flagranza di reato, egli si è avvalso della facoltà di non rispondere; ciò che costituiva un suo diritto, ma al contempo non poteva rappresentare una condotta processuale "collaborativa", quindi di valenza positiva. In generale, non risultava che egli avesse offerto agli inquirenti spunti investigativi utili per la prosecuzione delle indagini e per l’identificazione dei suoi fornitori. L’assoluta mancanza di precedenti penali non era sufficiente a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, non solo perchè oggettivamente poco significativa e non idonea comunque ad offrire la certezza della effettiva episodicità della condotta criminosa, ma anche perchè questo non era consentito dallo stesso dettato normativo di cui all’art. 62 bis c.p., comma 3 come novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125 (quindi già in vigore al momento del fatto), secondo cui l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1. Pertanto il diniego delle attenuanti generiche non si fondava su una mera congettura ma su precisi argomenti di carattere logico, laddove invece del tutto generiche e non circostanziate erano le affermazioni difensive secondo cui – una volta esclusa la prova dell’asserito collegamento dell1 imputato con il mondo dello spaccio – le attenuanti spetterebbero in base a "plurimi elementi oggetti di indubbia valenza positiva", ovvero per "la condotta processuale dell’imputato e l’assoluta mancanza di precedenti penali in capo allo stesso, l’ottimo inserimento sociale e familiare dell’ O.", come sostenuto dalla difesa.

5. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per la mancata concessione delle attenuanti generiche e conseguentemente per la determinazione della pena. In particolare deduce che la sentenza impugnata è contraddittoria laddove fa riferimento al dato quantitativo dello stupefacente ritenuto particolarmente significativo e contesta anche le argomentazioni del diniego attinenti al profilo soggettivo.

2. Il ricorso inammissibile.

La sentenza impugnata ha corretto la carenza della precedente sentenza della stessa corte distrettuale provvedendo a motivare le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Infatti – come già riferito più ampiamente in narrativa – la corte territoriale da una parte ha rilevato che il fatto reato è grave per la consistenza della quantitativo di sostanza stupefacente. Poi sotto il profilo soggettivo la corte distrettuale ha ritenuto che l’imputato non abbia tenuto un contenuto processuale positivamente apprezzabile perchè da una parte si è avvalso la facoltà di non rispondere e d’altra parte non ha fornito spunti investigativi utili per la prosecuzione delle indagini e per l’identificazione dei fornitori della sostanza stupefacente.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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