Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 20-07-2011, n. 28922 Violazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.R., nato il (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo del 23/04/2010, depositata il 23/04/2010, con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca del 10 febbraio 2009, che aveva condannato il C. per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., e D.L. n. 463 del 1983, art. 2, convertito, con modif. nella L. n. 638 del 1983, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e quale titolare della ditta omonima, ometteva di versare all’INPS ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo complessivo di Euro 190,24; con recidiva reiterata specifica infraquinquennale ex art. 99 c.p. (in Sciacca, da maggio ad agosto 2006).

La Corte d’appello di Palermo con la menzionata sentenza del 23.4.2010 rigettava l’impugnazione.

Osservava quella Corte distrettuale che doveva essere respinto l’appello in quanto erroneamente l’appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe dovuto assolverlo non essendo stata dimostrata la effettiva corresponsione ai dipendenti della retribuzione loro dovuta. Doveva infatti considerarsi che, essendo la corresponsione della retribuzione dovuta, spettava al datore di lavoro, che assumeva di non avere pagato i dipendenti, fornire la relativa prova o quantomeno dedurre la circostanza.

2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto necessario, ai fini della configurabilità del reato, di acquisire la prova dell’effettivo pagamento, eventualmente anche in nero, della retribuzione.

2. Il ricorso è fondato.

La Corte d’appello ha correttamente ritenuto in diritto che il pagamento della retribuzione costituisse presupposto per l’integrazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ma poi ha posto a carico dell’imputato l’onere della prova del mancato pagamento della retribuzione stessa.

Sul punto però la giurisprudenza di questa Corte è diversamente orientata.

Premesso che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Cass., sez. 3^, 14 ottobre 2004 – 2 dicembre 2004, n. 46734; sez. un., 28 maggio 2003 – 23 giugno 2003, n. 27641), la più recente giurisprudenza (Cass., sez. Ili, 25 settembre 2007 – 17 ottobre 2007, n. 38271) ha ritenuto – e qui si ribadisce – che in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione ed il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può però assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria.

3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento del’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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