Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-12-2011, n. 26596 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21.5.2002 il Tribunale del lavoro di Bologna accoglieva la domanda di M.V. nei confronti dell’INPS e conseguentemente accertava il diritto del detto M. alla maggiorazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13 per i lavoratori esposti per oltre un decennio all’amianto in relazione al periodo 22.2.1980-7.2.1998.

Sull’appello dell’INPS la Corte di appello di Bologna lo rigettava.

La Corte territoriale, sulla base della nuova consulenza tecnica effettuata, rilevava che, posto che era pacifica l’esposizione a rischio ultradecennale stante il mancato appello sul punto dell’INPS;

era stata superata la concentrazione di polveri da amianto in misura superiore al cosiddetto "valore soglia", anche alla stregua dei dati epidemiologici ricavabili in base alle lavorazioni effettuate all’epoca dalla società, della quale il M. era stato dipendente.

Ricorre l’INPS con un motivo, resiste il M. con controricorso;

le parti hanno entrambe depositato memorie difensive.

Motivi della decisione

Nel motivo proposto si allega l’omessa motivazione in ordine al riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva richiesta per il periodo successivo al 1993, in quanto la consulenza effettuata non dimostrava per il periodo 1993-1998 l’esposizione a rischio superiore al cosiddetto valore soglia.

Va rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto l’INPS ha provveduto a corredare il motivo con un quesito che appare conforme alla formulazione di cui all’art. 366 bis c.p.c., seconda parte.

Il motivo appare fondato in quanto in primo grado il Tribunale aveva accertato il diritto del M. al beneficio di cui è causa per tutto il periodo richiesto e cioè dal gennaio 1980 al Febbraio 1998;

l’INPS ha provveduto a contestare l’esposizione a rischio oltre il valore soglia per l’intero periodo ritenuto dal giudice di prime cure e la Corte di appello ha confermato quanto stabilito dal Tribunale, previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio. Certamente l’INPS non è decaduta dalla possibilità di sollevare anche in cassazione la questione del preteso superamento del "valore-soglia" negli ultimi cinque anni posto che ha tempestivamente appellato la sentenza impugnata contestando in blocco e per ciascun anno il contestato superamento. Pertanto appare rituale il motivo di ricorso con cui si allega che la CTU, posta a base della sentenza di appello, non ha in realtà accertato il superamento del "valore soglia" per gli ultimi cinque anni, come correttamente riportato nel quesito riassuntivo ex art. 266 bis c.p.c. Emerge da quanto riportato a pag.

4 del ricorso che la consulenza effettivamente ha accertato il contestato superamento solo sino al 1993. Pertanto il ribadito riconoscimento del diritto al beneficio di cui è causa non poteva per gli anni successivi al 1993 essere giustificato in relazione alla consulenza svolta in grado di appello che non ha stabilito per il periodo 93-98 il superamento del cosiddetto valore soglia e quindi, in ordine a tale punto, la motivazione appare contraddittoria e carente.

Conseguentemente va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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