Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 20-07-2011, n . 28921 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.L.S., nato a (OMISSIS), sono stati contestati i seguenti reati contravvenzionali:

a) L. n. 977 del 1961, art. 7, comma 2, e art. 8, comma 1, perchè, nella sua qualità di datore di lavoro del minore P.D., e di titolare dell’omonima ditta individuale, esercente attività di rosticceria cinese, corrente in (OMISSIS), ometteva di fornire ai genitori esercenti la potestà le informazioni obbligatorie di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21 e comunque per aver ammesso al lavoro un minore di età, adolescente, in assenza del prescritto accertamento sanitario; b) D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, art. 89, comma 1, perchè, nella suddetta qualità, ometteva di elaborare il documento di valutazione dei rischi lavorativi, previsto obbligatoriamente dalla L. n. 977 del 1967, art. 7 per l’avvio al lavoro di minori di età ovvero ometteva di autocertificare per iscritto l’avvenuta valutazione dei rischi; c) D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21, art. 89, comma 2, perchè, nella suddetta qualità, ometteva di fornire al minore occupato P.D. le dovute informazioni in materia di sicurezza (acc.to in (OMISSIS)).

Il tribunale di Savona con sentenza n. 959 del 2010 dichiarava L. S. colpevole dei reati ascritti e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un solo motivo.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce che sia il D.Lgs. n. 626 del 1994 che la L. n. 977 del 1967 implicano che sussista un rapporto di lavoro subordinato. Invece nella specie – deduce il ricorrente – nessuna prova era emersa della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Si trattava invece di un occasionale collaborazione che il giovane P. rendeva, quando poteva e se voleva, all’esercizio di ristorazione gestito dall’imputato.

2. Il motivo è infondato.

Il ricorrente denuncia una circostanza di fatto che è stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata. Infatti il tribunale di Savona ha ritenuto la natura di lavoro subordinato anche se a chiamata. Ora la fattispecie della lavoro a chiamata o occasionale o intermittente è espressamente prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003 all’art. 33 ss. e pertanto rappresenta una delle tipologia di lavoro subordinato al quale trova applicazione non di meno la disciplina riguardante la tutela del lavoro minorile.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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