Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-12-2011, n. 26594 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27/11 – 22/12/06 la Corte d’appello di Lecce respinse l’impugnazione proposta da L.U. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, con la quale gli era stata rigettata la domanda diretta all’accertamento della nullità dell’apposizione del termine al contratto stipulato con la società Poste Italiane s.p.a. a norma dell’art. 8 del ccnl 26/11/94, come novellato dall’art. 25 del ccnl 11/5/01, per esigenze di carattere straordinario conseguenti ai processi di riorganizzazione dell’ente, e, per l’effetto, compensò le spese del grado.

La Corte territoriale motivò tale decisione dopo aver accertato che il contratto in esame era stato stipulato in base alla causale delle esigenze di carattere straordinario conseguenti ai processi di riorganizzazione dell’ente ci cui all’art. 25 del ccnl dell’11/1/2001, cioè prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, allorquando operava in pieno la delega conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, alla contrattazione collettiva relativamente alla introduzione di nuove ipotesi di contratto a termine.

Avverso tale sentenza propone ricorso in cassazione L. U., il quale affida l’impugnazione ad un solo articolato motivo di censura. Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con un solo articolato motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11, della L. n. 230 del 1962, art. 3 e della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e a conclusione dello stesso chiede che la Corte affermi i seguenti principi di diritto: "Nell’ipotesi di contratti a termine stipulati sulla base di ipotesi stabilite dai contraenti collettivi ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, nel periodo di ultrattività di cui alla L. n. 368 del 2001, art. 11, il giudice deve verificare se, in concreto, l’assunzione del lavoratore è riconducibile all’ipotesi contrattuale.

Nell’ipotesi di contratti a termine stipulati sulla base di ipotesi stabilite dai contraenti collettivi ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, nel periodo di ultrattività di cui alla L. n. 368 del 2001, art. 11, l’onere della prova della rispondenza tra il concreto utilizzo del lavoratore e l’ipotesi contrattuale è del datore di lavoro.

Nell’ipotesi di contratti a termine stipulati sulla base di ipotesi stabilite dai contraenti collettivi ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, nel periodo di ultrattività di cui alla L. n. 368 del 2001, art. 11, ove risulti agli atti che, in concreto, il lavoratore sia stato utilizzato per ipotesi diversa da quella dedotta nel contratto, il termine apposto è nullo, con ogni conseguenza di legge".

In pratica, il ricorrente sostiene che in caso di contestazione delle ragioni del termine apposto al contratto il datore di lavoro ha l’obbligo di dimostrare che l’assunzione è avvenuta con riferimento alla specifica ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva, mentre nella fattispecie la società intimata non aveva mai assolto tale onere probatorio, non avendo mai spiegato in nessun atto difensivo delle fasi di merito quale fosse il collegamento tra la sua assunzione e gli eventi dedotti nell’accordo derogatorio del 25.9.97 e a quale delle ipotesi derogatorie previste dall’art. 25 del ccnl del 2001 la stessa fosse riferibile.

In realtà, prosegue il ricorrente, la sua assunzione era avvenuta con l’intenzione della parte datoriale di utilizzarlo per sostituire operatori assenti per ferie o per altre ragioni, cioè per causali diverse da quella prevista dalla norma collettiva di riferimento.

Il motivo è infondato.

Premesso che il contratto in causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, in data anteriore al D.Lgs. n. 368 del 2001 (pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il 24-10-2001), nella fattispecie trova innanzitutto applicazione l’art. 11, comma 3, del citato decreto, in virtù del quale "i contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza".

Nel regime, quindi, anteriore al citato D.Lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, le censure del ricorrente risultano infondate. In particolare questa Corte Suprema (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata "delega in bianco" le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta "delega in bianco" conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti. Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi", questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi opposta circa la "completa genericità" della clausola collettiva fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una "delega in bianco" ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14/3/2008 n. 6988). Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2.500,00 per onorario, Euro 40,00 per esborsi, I.V.A., C.P.A. e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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