Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4499 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

sussistono i presupposti per pronunciare sentenza in forma semplificata, in quanto il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti sono state ritualmente sentite;

Ritenuto che l’appello non merita accoglimento in quanto:

– nelle procedure comparative per il reclutamento di professori universitari di ruolo e di ricercatori trova applicazione il d.P.R. n. 117/2000 che, all’art. 4, comma 7, prevede espressamente che lo svolgimento delle prove scritte avvenga al termine della valutazione di pubblicazioni e titoli, il che esclude che la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni prima della formulazione delle tracce possa di per sé integrare violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza delle procedure concorsuali;

– il giudizio complessivo collegiale della commissione non risulta affetto dai denunciati vizi di carenza di motivazione, illogicità o contraddittorietà, in quanto risultano dettagliatamente indicate le ragioni per le quali, nonostante il contrasto sorto fra i componenti della commissione e la qualità delle prove concorsuali (scritte e orali) e dei titoli accademici della ricorrente, sia stato alla fine preferito il dott. Capogreco, in considerazione della qualità scientifica riconosciuta alle sue pubblicazioni e, in particolare, alle opere intitolate I campi del duce (Einaudi 2004) e Il piombo e l’argento (Donzelli, 2007);

– tale valutazione non si pone in contrasto con i giudizi individuali e collegiali precedentemente espressi, dai quali già emerge il giudizio ampiamente positivo che due dei tre membri della commissione hanno formulato nei confronti del dott. Capogreco e, in particolare, delle sue opere scientifiche;

– in sede di giudizio complessivo, del resto, la commissione spiega anche le ragioni per le quali ha ritenuto, sia pure a maggioranza, che, nonostante le prove concorsuali "non sempre impeccabili", il dottor Capogreco dovesse comunque essere dichiarato vincitore;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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