Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-07-2011, n. 28916 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza dell’I 1 dicembre 2009, la Corte d’appello di Trento, ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Trento, emessa a seguito di giudizio abbreviato – con cui l’imputato era stato condannato per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p. – respingendo l’appello dell’imputato ed accogliendo quello della parte civile in punto di quantificazione del danno subito.

Riferisce il giudice di secondo grado che il fatto ascritto all’imputato era stato commesso nella notte fra il (OMISSIS): l’imputato aveva convinto una ragazza, sua connazionale a incontrarsi con lui e, fattala salire in macchina, l’aveva condotta in un luogo appartato dove le aveva impedito per due volte di abbandonare la macchina; poi, con violenza, aveva tentato di baciarla più volte sulla bocca e le aveva toccato il seno; le aveva, infine, sfilato scarpe e pantaloni e aveva tentato di penetrarla, eiaculando in prossimità della sua zona pubica. La ragazza aveva tentato di resistere alla violenza, schiaffeggiando l’imputato e mordendolo su una spalla.

A fondamento della condanna, le sentenze di primo e secondo grado pongono le dichiarazioni della vittima, la presenza di liquido seminale sul suo corpo, la presenza di segni compatibili con un morso sulla spalla dell’imputato, l’inattendibilità delle dichiarazioni dell’imputato e di altri soggetti informati dei fatti.

Avverso tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, rilevando: 1) la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perchè la stessa si sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, da ritenersi inattendibili alla luce di numerosi elementi in contrario; 2) la violazione di legge consistente nella mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis c.p., u.c., perchè "l’incontro tra le parti non ha avuto violenze fisiche se non quelle affermate dalla stessa parte offesa".

Motivi della decisione

2. – Il ricorso è infondato.

2.1. – Si lamenta, in primo luogo, la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perchè la stessa si sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, da ritenersi inattendibili alla luce di numerosi elementi in contrario.

Il motivo non è fondato.

Quanto alla credibilità del racconto della persona offesa, la cui narrazione è apparsa sicura e circostanziata, la sentenza censurata contiene una motivazione ampiamente sufficiente e logicamente coerente.

Relativamente a tale profilo, la Corte evidenza, infatti, che: a) l’avere accettato di salire sull’auto dell’imputato a tarda sera non costituisce motivo per dubitare dell’attendibilità della vittima, ma anzi depone a favore della sua ingenuità; b) la calma e la lucidità con cui il fatto è stato denunciato dalla persona offesa ai carabinieri non sono il sintomo di una dolosa preordinazione, ma il risultato di un plausibile doloroso percorso emotivo, posto che – secondo la comune esperienza – le esperienze negative non sono suscettibili di essere inquadrate in modelli stereotipati; c) la credibilità del racconto della vittima trova ulteriore conferma nel contesto culturale al quale lei e l’imputato appartengono, che annette significativa riprovazione sociale alle donne vittime di reati sessuali.

La motivazione della sentenza è del pari completa e coerente anche sugli altri elementi di prova presi in esame: a) gli informatori uditi nelle indagini difensive (tutti parenti dell’imputato) sono stati ritenuti inattendibili sul punto dell’esistenza di una relazione sentimentale fra le parti già dal (OMISSIS), perchè tale circostanza è contraddetta dalle affermazioni dell’imputato, il quale ha sostenuto falsamente di avere avuto rapporti sessuali penetrativi con la vittima; b) la presenza di sperma sul corpo della vittima conferma la sua versione del fatto; c) la presenza sulla spalla dell’imputato di un’evidenza compatibile con il morso che la vittima dichiara di avergli dato costituisce un ulteriore elemento di conferma; d) la versione fornita dall’imputato circa lo svolgimento del fatto contrasta con le evidenze mediche, in quanto egli dichiara di avere avuto un rapporto sessuale penetrativo consensuale, mentre dalla visita medica non risulta penetrazione.

A fronte di una siffatta motivazione – la quale appare, come visto, del tutto completa e coerente – le censure del ricorrente relative alla ricostruzione del fatto si esauriscono nella richiesta di riesame del materiale probatorio già esaminato; riesame precluso in sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)., al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46: Sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951; Sez. 6, 20 aprile 2006, n. 14054; Sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110; Sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578; Sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096).

Ne discende l’infondatezza del relativo motivo di ricorso.

2.2. – Del pari infondato è il secondo motivo di doglianza, con cui si lamenta la violazione di legge consistente nella mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis c.p., u.c., perchè "l’incontro tra le parti non ha avuto violenze fisiche se non quelle affermate dalla stessa parte offesa".

Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che le circostanze riferite dalla parte offesa non consentano di applicare l’attenuante, per le modalità della condotta, e ha evidenziato l’irrilevanza della mancanza di segni di violenza fisica sul corpo della vittima, a fronte di atti sessuali che la Corte stessa ritiene particolarmente invasivi, anche perchè essi, sebbene non culminati nella penetrazione, violano le norme culturali particolarmente severe comuni alle parti.

3. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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