Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 20-07-2011, n. 28915

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 dicembre 2009, la Corte d’appello di Ancona, sezione minori, ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Ancona – con cui l’imputato era stato condannato per il delitto di cui all’art. 609-octies c.p. e art. 609-ter c.p., u.c. – concedendo, in riforma della sentenza stessa, la sospensione condizionale della pena.

Avverso tale provvedimento, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, rilevando: 1) la mancata assunzione di una prova decisiva, quale la testimonianza di Ba.Sh. e T. F., all’epoca del fatto non imputabili perchè infraquattordicenni, che avrebbero concorso nella condotta di violenza sessuale di gruppo per cui si procede; 2) la mancata rinnovazione della proiezione del video dell’incidente probatorio; 3) il non avere preso in considerazione una diversa ricostruzione del quadro probatorio, per avere trascurato le incongruenze nel racconto della vittima e l’irrilevanza, sul punto, della testimonianza di C.M. e per non avere considerato che, all’ora in cui il fatto si sarebbe svolto, l’imputato si trovava normalmente a casa; 4) l’avere ritenuto il minore pienamente imputabile, nonostante il primo consulente tecnico del pubblico ministero avesse concluso per la sua non imputabilità.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è infondato.

2. – I primi tre motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente, perchè attengono alla prova della responsabilità penale dell’imputato.

Cominciando dall’analisi del terzo motivo, con cui si lamenta specificamente che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto di una possibile diversa ricostruzione del quadro probatorio, in senso non sfavorevole all’imputato, deve, preliminarmente, farsi richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46: Sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951; Sez. 6, 20 aprile 2006, n. 14054; Sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110; Sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578; Sez. 3, n. 8096 del 2011).

Tale principio trova applicazione nel caso di specie, perchè l’apparato argomentativo della sentenza censurata appare congruo e coerente.

Infatti, il Tribunale è giunto all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato attraverso un’analisi completa ed esauriente del quadro probatorio, fondandosi sulle dichiarazioni della persona offesa e del cugino di questa, il quale ha appreso il fatto direttamente dall’imputato.

La ricostruzione dei fatti fornita dal Tribunale è, in sintesi, la seguente: a) la persona offesa, bambina di età inferiore ai 10 anni al momento del fatto, è stata immobilizzata e condotta in un luogo appartato dall’imputato e da due minori di 14 anni e lì, con le mutandine abbassate, le è stata toccata la vagina; b) la bambina ha raccontato il fatto in modo completo e credibile; c) le modalità di svolgimento dell’accaduto riportate dalla vittima hanno trovato conferma nel racconto che lo stesso imputato ne aveva reso a C. M., del quale ignorava che fosse il cugino della vittima.

Il quadro probatorio posto a fondamento della decisione risulta, dunque, incentrato su due testimonianze che, indipendentemente l’una dall’altra, confermano l’accadimento e le modalità di svolgimento del fatto. Correttamente, quindi, il giudice d’appello ha ritenuto non credibile la versione alternativa fornita dall’imputato, sia quanto alla sua assenza dal luogo del delitto, sia quanto a pretese imprecisioni della vittima circa il luogo esatto in cui la condotta si sarebbe svolta. Risulta, poi, pienamente coerente con tale conclusione il fatto che la Corte distrettuale non abbia attributo nessuna rilevanza – evidenziando la superfluità di tali mezzi di prova – all’audizione dei due minori non imputabili che hanno concorso nel reato e alla rinnovazione della proiezione del video dell’incidente probatorio.

A fronte di una siffatta motivazione – che, in forza di quanto appena osservato, deve essere ritenuta congrua ed esente da vizi logici – i rilievi del ricorrente si risolvono – anche quanto ai primi due motivi di ricorso – nella richiesta di reinterpretazione di un quadro probatorio già ampiamente vagliato, che si concretizza in un riesame del merito del provvedimento impugnato, precluso in sede di legittimità.

Ne consegue l’infondatezza dei relativi motivi di ricorso.

3. – Del pari infondato è il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta che il minore sia stato ritenuto pienamente imputabile, nonostante il primo consulente tecnico del pubblico ministero avesse concluso per la sua non imputabilità.

La motivazione fornita dalla sentenza sul punto appare, infatti, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove, oltre ad evidenziare che il secondo consulente tecnico del pubblico ministero aveva concluso per l’imputabilità del minore, richiama le conclusioni della sentenza di primo grado, fondate sulla constatazione: a) del chiaro ruolo di leader rivestito dall’imputato, anche per la notevole differenza di età con i suoi piccoli complici;

b) della piena consapevolezza di quanto accaduto, emergente dall’essersi vantato del fatto con il cugino della vittima; c) della mancanza di specifici elementi in contrario.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, senza condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, trattandosi di imputato minorenne al momento dei fatti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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