Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 20-07-2011, n. 28914

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 10 giugno 2010, il Tribunale di Caltanissetta ha applicato all’imputato la pena di anni quattro e giorni dieci di reclusione e di Euro 12.800,00 di multa, oltre alla confisca dello stupefacente in sequestro e dell’autovettura Mercedes (OMISSIS), per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, lett. a), 80, comma 2, nonchè art. 187, commi 1 e 1-bis C.d.S..

2. – Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la confisca della sua autovettura, non pattuita fra le parti, sia stata adottata senza motivazione.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso, che riguarda la sola confisca dell’autovettura dell’imputato, è fondato e deve essere accolto.

Il provvedimento censurato non contiene, infatti, alcuna specifica motivazione circa le ragioni per le quali è stata disposta la confisca del veicolo guidato dall’imputato in relazione ai reati per i quali si procede (tra i quali vi è quello di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), se non la considerazione che essa è applicata, quale pena accessoria, "ai sensi dell’art. 186 nuovo C.d.S., comma 2", disposizione che si riferisce alla "guida sotto l’influenza dell’alcool". 4. – La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura Mercedes (OMISSIS), con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, per un nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *