Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 745 del 2010, il T.A.R. della Toscana ha respinto il ricorso n. 340 del 2010, proposto dall’odierno appellante avverso il decreto della Questura di Firenze n. 2314 del 26 ottobre 2009, che ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in ragione del ritardo di quasi due anni con cui è stato richiesto l’aggiornamento del titolo.

L’interessato ha proposto il gravame in esame, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata e chiedendo che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto..

All’udienza del 17 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Ritiene la Sezione che l’appello vada respinto.

2. Sul piano normativo, va premesso che l’art. 5, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che "Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza…"; il successivo art. 13, comma 2, dispone che l’espulsione è ordinata dal prefetto quando lo straniero "si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo".

Come rilevato in giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004 n. 8063), il termine di cui al citato art. 5, comma 4, non ha natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia; d’altra parte, l’espulsione non consegue automaticamente alla sola condizione della scadenza del permesso di soggiorno da più di sessanta giorni, ma anche all’ulteriore requisito della mancata richiesta di rinnovo.

Pertanto, non costituisce di per sé idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma sopra citata (Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5240; 14 dicembre 2004 n. 8063).

2. Ciò non toglie tuttavia, come condivisibilmente sostenuto dal primo giudice, che è necessario evitare che sia rimessa alla totale discrezionalità dell’interessato la scelta relativa ai tempi di presentazione dell’istanza di rinnovo con conseguente riconoscimento della possibilità di permanere in una situazione di irregolarità, in contrasto con le disposizioni del T.U. sull’immigrazione che regolano l’ingresso e la permanenza dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato.

E’ necessario, in specie, assicurare un raccordo con la previsione di cui al citato art. 13, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il quale il Prefetto dispone l’espulsione dello straniero che "si è trattenuto nel territorio dello…senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo".

In tale prospettiva, ritiene il Collegio che -in specie laddove l’Autorità amministrativa, dopo la scadenza del permesso di soggiorno, abbia invano invitato lo straniero a comparire per regolarizzare la posizione di soggiorno- debba lo stesso straniero adeguatamente provare la sussistenza di una situazione di obiettiva difficoltà o di una causa di forza maggiore, che possa giustificare la non osservanza del termine a chiedere il rinnovo nel termine previsto dalla legge, essendo in tal caso l’Amministrazione tenuta a valutare motivatamente tali circostanze.

3. Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione acquisita risulta che:

– l’efficacia del permesso di soggiorno è scaduta il 25 settembre 2007, in una data indicata con estrema chiarezza nel medesimo permesso;

– nessuna rilevante ragione è stata comprovata o quanto meno dedotta dall’appellante, sia in sede amministrativa che in quella giurisdizionale, a giustificazione del ritardo, non potendosi considerare rilevante la sua convinzione, superabile con la mera lettura dell’atto, secondo cui il permesso sarebbe scaduto nel settembre 2009.

4. Va altresì respinta la censura di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, poiché l’Amministrazione ha previamente comunicato le ragioni del diniego, tanto che l’interessato, per il tramite di un legale, ha chiesto anche in sede amministrativa che sia ravvisata la scusabilità dell’errore (che l’Amministrazione ha escluso, con una valutazione risultata legittima in sede giurisdizionale).

5. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello n. 9641 del 2010.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

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