Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 20-07-2011, n. 28911

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Brescia confermò la sentenza emessa il 13.3.2007 dal Gip del tribunale di Mantova, che aveva dichiarato M.F. e D.N. colpevoli del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen. (ed il D. anche di quello di cui all’art. 494 cod. pen.) per avere, durante una festa della croce rossa internazionale, costretto F.L. a subire atti sessuali mediante violenza consistita nello approfittare del suo stato di incoscienza dovuto a malore per palparle il seno e le natiche fingendo di soccorrerla, ed aveva condannato il M. alla pena di mesi 9 e giorni 10 di reclusione, oltre pene accessorie e con la sospensione condizionale della pena.

L’imputato M. propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che non è stata valutata la sussistenza o meno del dolo generico del delitto di violenza sessuale, soprattutto dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva escluso la violenza di gruppo e che quindi doveva essere accertato se la singola condotta di ogni imputato era connotata dal relativo dolo. E’ pacifico che i toccamenti si sarebbero verificati mentre gli imputati tentavano di sollevare da terra la ragazza durante le fasi di primo soccorso alla presenza di altri soccorritori intervenuti che nulla avevano rilevato. Andava quindi accertata non tanto la materialità della condotta quanto l’elemento soggettivo, invece di dare per scontato che si trattasse di condotte lascive.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che il ricorso si risolva in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità.

Il ricorso è comunque infondato perchè i giudici del merito hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulla sussistenza sia dello elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo del reato contestato, ivi compresa natura lasciva dei gesti compiuti.

La corte d’appello ha invero accertato che gli imputati avevano approfittato del malore della ragazza e della relativa confusione per indugiare su parti del corpo della stessa sessualmente significative e che non potevano essere toccate incidentalmente; che ciò era confermato anche dalla reazione del D. alle proteste degli altri giovani, reazione che altrimenti sarebbe stata inspiegabile; che non vi erano dubbi sul significato dei toccamenti, perchè un gesto goffo o inesperto è facilmente distinguibile da una serie di toccamenti lascivi.

La ricostruzione dei fatti è plausibile e motivata sicchè non può in questa sede di legittimità essere sostituita da altra ricostruzione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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