Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 26546 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non ha resistito l’intimato, avverso il decreto con il quale la Corte di Appello di Roma aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 6.750 in proprio favore, con riferimento ad un giudizio davanti al Tar Lazio, la cui durata era stata ritenuta ragionevole per tre anni e irragionevole per dodici.

In particolare con i motivi di impugnazione la ricorrente ha lamentato l’errata determinazione del periodo di durata ragionevole e l’inadeguatezza della somma liquidata a titolo di indennizzo (primo e secondo motivo), oltre che il mancato riconoscimento degli interessi legali (terzo motivo).

Osserva il Collegio che sono infondati i primi due motivi di impugnazione, atteso che la Corte di Appello ha correttamente liquidato l’indennizzo sulla parte di durata eccedente quella ragionevole, così come disposto dalla L. n. 01 del 1989, art. 2 ed ha inoltre stabilito sia l’entità di quest’ultima, che quella dovuta per ogni anno di ritardo facendo riferimento ai parametri CEDU, dai quali peraltro il giudice nazionale può derogare purchè in limiti contenuti ed in termini di ragionevolezza, come verificatosi nella specie. Risulta viceversa fondato il terzo motivo, non avendo la Corte territoriale provveduto al pur dovuto riconoscimento degli interessi legali.

Il ricorso va dunque accolto entro tali limiti, con decisione di merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. non essendo necessari accertamenti in fatto, e conseguente condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento degli interessi legali dalla domanda sull’importo di Euro 6.750 riconosciuto alla C., nonchè a quello delle spese del giudizio di merito e di un terzo di quelle del giudizio di legittimità, da compensare nella misura di due terzi per il limitato accoglimento dei motivi di impugnazione, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e condanna la Presidenza del Consiglio al pagamento degli interessi legali sulla somma di Euro 6.750 dovuta alla C. a far tempo dalla domanda.

Condanna inoltre la stessa Presidenza al pagamento delle spese del giudizio di merito e ad un terzo di quelle del giudizio di legittimità, da distrarre rispettivamente in favore dell’avv. Forte e dell’avv. Baldassini, spese che liquida rispettivamente in Euro 1.980, di cui Euro 880 per onorari e Euro 1.000 per diritti e, per l’intero, in Euro 550, di cui Euro 100 per esborsi, oltre agli oneri accessori su entrambe le liquidazioni.

Compensa due terzi delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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