Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 26544

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 21.7.2008 il Tribunale di Roma respingeva l’appello proposto da R.A. avverso la decisione con la quale il Giudice di Pace di Roma, nell’accogliere la sua domanda di restituzione di Euro 154,94 formulata nei confronti dell’Università di Tor Vergata, aveva compensato le spese di giudizio. Avverso la decisione, incentrata sull’assunto che non sarebbe necessaria una esplicitazione dei giusti motivi di compensazione potendo questi essere desunti dalla motivazione della sentenza, R. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui faceva seguito memoria, al quale resisteva l’Università di Tor Vergata con controricorso, contenente fra l’altro eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell’impugnazione, per mancata formulazione del quesito di diritto.

Osserva il Collegio che l’eccezione è fondata ed il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile "ratione temporis" (la sentenza impugnata risale infatti al 21.7.2008), secondo il quale nel caso di denuncia di violazione di legge, come verificatosi nella specie, il motivo di impugnazione deve essere corredato del quesito di diritto, quesito che viceversa risulta omesso.

In proposito si rileva che il R. ha sostenuto con la memoria che il detto requisito sarebbe stato soddisfatto, essendo a suo dire sufficiente l’enunciazione della "regola iuris" ritenuta applicabile, regola che nella specie sarebbe stata indicata.

Il rilievo tuttavia è privo di pregio, poichè il quesito deve essere esplicito ed inserito in una parte del ricorso a ciò deputata e non può desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di impugnazione (C. 08/16941, C. 08/4646, C. 07/23153, C. 07/7528).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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