Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-04-2011) 20-07-2011, n. 28907 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 11.3.2009 il tribunale di Matera dichiarò A. G. colpevole dei reati di cui: A) all’art. 609 bis cod. pen. per avere mediante violenza, in particolare colpendo con un pugno al volto Z.S., costretto la stessa ad avere un rapporto sessuale con lui; D) all’art. 605 cod. pen., e lo condannò alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione, oltre pene accessorie.

La corte d’appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, dichiarò prescritto il reato di cui al capo D) ed eliminò la relativa pena di un mese di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge per la mancata concessione della attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3 nonchè manifesta illogicità della motivazione in relazione agli atti del processo, ed in particolare alla deposizione della Z.. Lamenta che l’attenuante del fatto lieve è stata esclusa con una motivazione apparente e del tutto generica, senza analizzare gli elementi indicati dalla difesa con l’atto di appello, ed in particolare la minima entità dei danni causati da un unico rapporto non voluto in un contesto di ripetuti e costanti rapporti non violenti.

2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla Z. in relazione a quelle del mar. M. e del teste S., nonchè alla documentazione acquisita. Lamenta che la corte d’appello ha omesso una specifica analisi sui motivi di appello.

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della volontà tacita di rinuncia al diritto di proporre querela.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, la corte d’appello ha basato su congrua ed adeguata motivazione il rigetto della richiesta di concessione della attenuante del fatto di minore gravità, in considerazione della materialità del fatto, delle modalità violente caratterizzanti la condotta criminosa, del danno arrecato alla persona offesa, che, versando già in condizioni di grave crisi esistenziale ed affettiva, era stata costretta a subire una aggressione sessuale resa ulteriormente offensiva dalla precipua qualità soggettiva dell’agente. E’ poi evidente che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il fatto che i due avessero già normalmente rapporti sessuali, non diminuisce la gravità del rapporto estorto con la violenza.

Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la corte d’appello ha adeguatamente e congruamente motivato anche la sua valutazione sulla attendibilità delle dichiarazioni della Z., osservando che esse non erano state dettate da intenti strumentali o speculativi;

che alla teste non erano state mosse contestazioni di sorta; che il suo racconto era stato riscontrato dalla documentazione fotografica e medica, concernente le lesioni personali subite; che non risultava che le accuse fossero state dettate da propositi di vendetta per non avere l’ A. lasciato la propria moglie; che il mar. M. aveva riferito che già in precedenza vi erano state numerose segnalazioni della donna in ordine a comportamenti violenti dell’imputato.

Quanto al terzo motivo, la corte d’appello ha esaurientemente osservato che nel caso di specie non poteva configurarsi una rinuncia tacita al diritto di querela, perchè i fatti asseritamene incompatibili con la volontà di querelare, oltre a non essere seri, univoci e concludenti, si erano verificati dopo, e non prima della querela del 15.6.1999, mentre, rispetto alla querela del 16.9.1999, l’eccezione era irrilevante perchè vi era il concorso con il delitto di sequestro di persona, procedibile d’ufficio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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