Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 20-07-2011, n. 28906 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Napoli confermò la sentenza 5.12.2007 del giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, che aveva dichiarato G.L. e I.A. colpevoli del reato di violazione dei sigilli, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, mentre aveva dichiarato prescritti i contestati reati edilizi ed ambientali.

La G. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) 1) nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all’imputato dell’avviso di udienza e violazione degli artt. 171, 177 e 178 cod. proc. pen.. Lamenta che l’avviso di udienza non è stato notificato al domicilio dichiarato ma ex art. 161 cod. proc. pen. presso lo studio del difensore di fiducia.

2) violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 6 e 20 in quanto è stata condannata solo perchè proprietaria dell’immobile mentre non vi sono prove che essa avesse commissionato i lavori abusivi.

3) carenza di motivazione sulla determinazione della pena.

4) intervenuta prescrizione del reato.

Anche l’ I. propone ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all’imputato dell’avviso di udienza e violazione degli artt. 171, 177 e 178 cod. proc. pen.. Lamenta che l’avviso di udienza non è stato notificato al domicilio dichiarato ma ex art. 161 cod. proc. pen. presso lo studio del difensore di fiducia.

2) mancata assoluzione per non aver commesso il fatto e contraddittorietà della motivazione. Osserva che il terreno sul quale è sorto il manufatto abusivo era stato acquistato dalla sola G., la quale sola era stata nominata custode.

3) carenza di motivazione sulla determinazione della pena.

4) intervenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

Il primo motivo dei ricorsi degli imputati è infondato perchè (a parte il fatto che, trattandosi eventualmente di nullità relativa, la stessa sarebbe stata sanata per non essere stata eccepita in udienza dal difensore degli imputati) non è ravvisabile in realtà alcuna nullità, in quanto risulta (v. fl. 3 del fascicolo di appello) che la notifica era stata inutilmente tentata proprio nel domicilio indicato dai prevenuti, sicchè correttamente è stata poi effettuata ex art. 161 cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia.

Il secondo motivo della G. è inconferente perchè riguarda una presunta violazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 6 e 20 ossia un reato che è stato dichiarato prescritto, mentre la ricorrente è stata condannata per il delitto di violazione dei sigilli, in considerazione del fatto che era stata nominata custode degli immobili sequestrati e che i lavori proseguirono nonostante i sigilli.

Il secondo motivo dell’ I. costituisce la pedissequa testuale trascrizione del corrispondente motivo di appello, e quindi è inammissibile per genericità ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto, ovviamente, non tiene alcun conto delle motivazioni contenute nella sentenza impugnata e quindi non può contenere nè contiene, come imposto dall’art. 585 cod. proc. pen., la indicazione specifica delle censure che si rivolgono ai singoli capi e punti del provvedimento impugnato con la indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le censure stesse (cfr. Sez. 6, 29 ottobre 1996, Del Vecchio, m.

206.507; Sez. 2, 26 giugno 1992, Petrosillo, m. 192.556; Sez. 3, 7 dicembre 1990, Badiali, m. 186.143; Sez. 4, 2 dicembre 1988, Calzolaio, m. 180.769; Sez. 6, 7 aprile 1988, D’Alterio, m. 179.874).

In ogni modo la sentenza impugnata ha plausibilmente affermato il concorso dell’ I. nella violazione dei sigilli in considerazione non solo della sua comproprietà dell’immobile, ma soprattutto della sua consapevolezza della violazione dei sigilli e della continuazione delle opere abusive atteso il suo rapporto di coniugio e la stabile convivenza.

Il terzo motivo di entrambi i ricorsi è infondato perchè i giudici del merito hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sull’esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, in considerazione dei fatti contestati e dell’entità dell’opera abusiva realizzata.

E’ infine manifestamente infondato il quarto motivo perchè dal capo di imputazione e dalla sentenza di primo grado risulta che il reato si è consumato il (OMISSIS) e pertanto il termine di prescrizione scadrà il 4 luglio 2011.

I ricorsi devono pertanto essere rigettati con conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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