Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4485 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La S.p.a. L. E., esercente di un impianto di termovalorizzazione rifiuti sito nel Comune di Parona, la cui energia elettrica prodotta è ceduta interamente al Gestore del Sistema Elettrici (di seguito G.S.E.), ha ottenuto l’autorizzazione dalla Regione Lombardia ad aumentare la capacità di trattamento di ulteriori 180.000 t/anno di rifiuti, mediante la costruzione di una seconda linea di combustione di rifiuti speciali non pericolosi (di seguito: Impianto secondo), entrata in esercizio in data 14 maggio 2007, per la quale sono state stipulate due convenzioni con il GSE per la cessione destinata di energia elettrica ai sensi del citato art. 22 della legge n. 9 del 1991 (come per l’impianto preesistente) ed una Convenzione CIP 6/92 per la cessione dell’energia elettrica prodotta.

In data 7 novembre 2007 L. E. ha inoltrato richiesta al GSE per la qualifica del secondo impianto come "Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR)", al fine di poter usufruire di una quota di Certificati Verdi promozionale all’energia prodotta.

Il GSE in data 24 gennaio 2008 ha rappresentato che, sulla base della normativa vigente, gli incentivi di cui trattasi dovevano intendersi limitati ai soli impianti realizzati ed operativi alla data del 31 dicembre 2006.

Con la successiva nota del 14 febbraio 2008, il GSE ha negato il riconoscimento della qualifica di impianto IAFR all’Impianto Secondo sulla base del combinato disposto dell’art. 1, comma 1117, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2, comma 136, della legge n. 244 del 2007.

2. Con il ricorso n. 4557 del 2008, proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la L. E. ha chiesto l’annullamento della nota GSE/P2008004701 del 14.2.2008 avente ad oggetto: "domanda di qualifica impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) per la nuova costruzione dell’impianto termoelettrico da 26,20 MW, denominato "PARONA 2", sito in loc. Cascina Scocchelina, nel Comune di Parona (PV), con la quale la Direzione operativa del Gestore del Sistema Elettrico – S.p.a ha respinto la domanda di qualifica, presentata dalla ricorrente, nonché, ove possa occorrere, della legge n. 244 del 2007, art. 2, commi 136, 137 e 150, nonché per l’accertamento del diritto della Società ricorrente e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno.

Con atto di motivi aggiunti, notificato il 3 marzo 2009 e depositato il successivo 16 marzo, la società ha impugnato, in parte qua, il decreto interministeriale del 18 dicembre 2008 ("Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Art. 2, comma 150, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)", intervenuto nelle more del giudizio di primo grado.

3. Il TAR, con la sentenza n. 6809 del 2009, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

4. Con l’appello in epigrafe è chiesto, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso di primo grado, e, in via subordinata, che sia dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, a fini della sua rimessione alla Corte Costituzionale, della conformità dell’art. 2, comma 136 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 3, 41, 97 e 117, comma 1, della Costituzione.

5. All’udienza del 22 marzo 2011 la causa è stata rinviata all’udienza del 5 luglio 2007 su richiesta delle parti.

All’udienza del 5 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

L’appellante, con atto depositato in giudizio il 30 giugno 2011, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, avendo nel frattempo il G.S.E. disposto l’ammissione della S.r.l L. E. agli incentivi previsti dal decreto 29 dicembre 2003, n. 387, come da nota del 10 marzo 2011 che ha depositato in giudizio.

Il Collegio ritiene pertanto sussistere i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità dell’appello in epigrafe.

Le parti, come risultante dall’atto recante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, hanno concordato sulla compensazione delle spese del presente grado del giudizio e di ciò va dato atto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara improcedibile l’appello n. 8498 del 2009 per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *