Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 20-07-2011, n. 28905 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Lecce confermò la sentenza 7.5.2009 del giudice del tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, che aveva dichiarato M.P. colpevole dei reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 per avere realizzato senza permesso di costruire quattro corpi di fabbrica, condannandola alla pena ritenuta di giustizia.

L’imputata propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge e dell’art. 27 Cost.. Lamenta che erroneamente è stata affermata la sua responsabilità dal momento che era stato provato che dal (OMISSIS) la M. era stata ricoverata per un ictus cerebrale e quindi non aveva la capacità di occuparsi delle opere edilizie, che erano state invece realizzate dal marito.

2) motivazione palesemente erronea, manifestamente illogica e contraddittoria perchè era palese la estraneità materiale della imputata a quanto contestato.

3) violazione di legge perchè non è mai stata contestata alcuna ipotesi di concorso. La corte d’appello ha affermato la responsabilità a titolo di concorso con il marito, il che ha determinato una insanabile nullità per violazione del diritto di difesa. Inoltre, la corte d’appello ha accertato che il materiale realizzatore dei manufatti era stato solo il marito e, ciò nonostante, invece di assolverla ha condannato l’imputata.

Motivi della decisione

Il ricorso si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali ed una nuova ricostruzione dei fatti in senso più favorevole alle tesi della difesa, riservate al giudice del merito e non consentite in questa sede di legittimità.

I motivi di ricorso sono comunque infondati perchè non è censurabile la decisione dei giudici del merito, fondata su congrua, specifica ed adeguata motivazione, i quali hanno plausibilmente osservato: che il quadro patologico dell’imputata (risultante dai certificati medici ed ospedalieri accuratamente valutati) era certamente grave, ma non tale da impedirle di avere cognizione di quanto avveniva intorno a lei; che alla data dell’accertamento sui luoghi l’imputata era comunque lucida ed orientata, mentre l’unico postumo dell’emorragia era una lieve disfasia; che quindi non vi era nulla che lasciasse intendere che la medesima fosse totalmente incapace di provvedere a se stessa e di non rendersi conto di ciò che accadeva intorno a lei; che i coniugi ed i loro figli vivevano sul posto; che pertanto doveva ritenersi che l’imputata avesse, unitamente al marito, deciso di far costruire sul terreno di sua esclusiva proprietà gli immobili di cui all’imputazione o, quanto meno, avesse condiviso l’iniziativa del marito di far realizzare quegli immobili, insistenti in una zona attigua alla loro abitazione;

che dunque vi era stata una sua compartecipazione, quanto meno morale, alla commissione dell’illecito penale.

Il terzo motivo consiste in una censura nuova non dedotta con l’atto di appello, e che non può quindi essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. La violazione del diritto di difesa (oltre a non essere stata eccepita con l’appello) è comunque infondata perchè con il capo di imputazione era stato contestato alla prevenuta di avere realizzato i quattro corpi di fabbrica abusivi e con la sentenza è stato appunto riconosciuto il concorso, quanto meno morale, della stessa unitamente al marito nella realizzazione dell’opera abusiva. Non si vede quindi sotto quale profilo (che del resto non è stato nemmeno evidenziato) sarebbe stato violato il diritto di difesa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *