Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4484 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Il dottor S. P. partecipava, con esito negativo, al corsoconcorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, indetto con il d.m. 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 ottobre 2006, e riservato a coloro che avevano ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno.

Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria il dott. P. impugnava, per motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, la graduatoria generale di merito approvata dalla commissione esaminatrice a conclusione del colloquio, al cui esito positivo restava condizionata l’ammissione alle successive fasi del procedura di reclutamento per la nomina su posti di dirigente scolastico (frequenza del corso di formazione e prove finali).

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale adito accoglieva il ricorso.

Il primo giudice riconosceva fondati i motivi di violazione dell’art. 9, commi 2 e 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che dettano requisiti per la nomina a componente della commissione di esame.

In particolare la prof. Anna S. C. avrebbe conseguito la nomina a componente della commissione esaminatrice malgrado fosse stata collocata in quiescenza da oltre tre anni rispetto alla data pubblicazione del bando di concorso, così contravvenendo al divieto al riguardo stabilita dall’ art. 9, comma 4, prima richiamato.

La prof. A. M. non poteva, inoltre, essere chiamata a far parte della commissione, versando nella condizione di incompatibilità stabilita dall’ 9, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, perché rappresentante sindacale nell’esecutivo regionale della C.G.I.L. per la Liguria

Avverso detta sentenza hanno proposto distinti atti di appello, rubricati a nn. 5287 e 5678 reg. 2007, il prof. L. L. – unitamente agli altri controinteressati in primo grado indicati in epigrafe – ed il Ministero della pubblica istruzione, che hanno contrastato le conclusioni della sentenza, insistendo, anche in sede di note conclusive e di replica, per la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

In entrambi i ricorsi si è costituito il dott. S. P., che ha contrastato i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

Nel ricorso n. 5678/2007 si sono costituiti il prof. L. L., unitamente ad altri docenti che avevano superato le prove del corso/concorso, ed hanno svolto considerazioni a sostegno della legittimità del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice.

All’udienza del 24 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Ai sensi dell’ art. 91, comma 1, Cod. proc. amm., va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

2.1). Gli appelli meritano accoglimento.

2.2). Con ordine argomentativo sviluppato in entrambi i ricorsi – a confutazione di quanto statuito dal primo giudice – è posto in rilievo che la prof. S. C. è stata chiamata a far parte della commissione di esame a posti di dirigente scolastico non nella qualità di presidente, ma come componente esperto di organizzazione.

Quanto precede trova testuale conferma nel decreto di nomina della commissione del 17 novembre 2007 versato in atti.

Ciò posto, stabilisce l’ art. 2 del d.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341 – il quale regola i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici preposte alle operazioni concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici – che detti collegi sono composti da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Il presidente può essere scelto fra dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università statali o equiparate, anche se collocati a riposo. Gli altri due componenti vanno selezionati uno fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l’altro fra dirigenti scolastici in servizio con una anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni.

La disposizione di cui all’art. 9, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, la quale stabilisce che delle commissioni esaminatrici per i concorsi pubblici non può far parte personale in quiescenza qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla pubblicazione del bando di concorso – che il Tribunale regionale ha ritenuto fonte integrativa della disciplina in materia dettata dall’ art. 2 del d.P.C.M. n. 341 del 2001 prima richiamato – si configura del tutto ininfluente ai fini della verifica dei requisiti soggettivi della prof. S. C. agli effetti della nomina a componente delle commissione di esame per il concorso in argomento.

La data del collocamento in quiescenza viene, invero, in gioco solo nel caso in cui,ai fini delle nomina, assuma rilievo la pregressa posizione di status di pubblico dipendente. Ciò è reso evidente dalla lettera del comma 4 dell’ art. 9 che introduce il limite per la nomina con riguardo al solo personale in quiescenza.

La chiamata a far parte della commissione nella qualità di esperto di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale è del tutto svincolata da ogni pregresso rapporto di pubblico impiego – di talché possa venire in rilevo la data del collocamento a riposto – e segue da una valutazione discrezionale tecnica dell’ Amministrazione circa il possesso dei requisiti culturali e professionali per assolvere l’ incarico, che avviene nell’ attualità e contestualità al momento dell’ adozione del decreto che stabilisce la composizione della commissione.

2.3). Sotto ulteriore profilo, come dedotto in entrambi i ricorsi in appello, l’ art. 2 del d.P.C.M. n. 341 del 2001 si caratterizza per specialità ed esaustività quanto ai criteri per la scelta e nomina dei componenti delle commissioni di esame nei concorsi a posti di dirigente scolastico.

L’art. 2 del d.P.C.M. n. 341 del 2001 – adottato in virtù della delega conferita dall’art. 28 bis, comma 7, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 – non reca alcuna disposizione restrittiva, con riguardo ai limiti di età, per la nomina del componente scelto in qualità di esperto, ed in alcun modo dà rilievo a pregressi rapporti di lavoro agli affetti della data del collocamento a riposo.

L’art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 – contenuto nel predetto testo regolamentare cui rinvia l’art. 3 del d.P.C.M. n. 341 del 2001 – si limita prevedere al comma 2 la presenza di esperti in seno alle commissioni esaminatrici nei pubblici concorsi, ma non estende ad essi la disciplina di cui al successivo comma 4, che è riferita al solo personale in quiescenza che, in C. di impiego, ha rivestito la qualifica stabilita in via ordinaria per la nomina a membro della commissione di esame. L’ art. 8 del bando di concorso rinvia, infine, con carattere di esclusività alle specifiche indicazioni contenute nel D.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341 per la nomina della commissione unica per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Alla luce del su riferito quadro regolamentare non emergono, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, condizioni preclusive per l’ utile espletamento da parte della prof. S. C. dell’incarico conferito.

2.4). Relativamente all’altro componente della commissione, prof. A. M., gli appellanti hanno documentato l’insussistenza della condizione di incompatibilità per la nomina a membro di commissione di concorso, stabilita dall’ 9, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1984, nei confronti di coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

In apposita dichiarazione rilasciata dalla Segreteria generale della Federazione lavoratori della conoscenza della C.G.I.L. si attesta che la prof. A. M. non fa parte, né nell’anno scolastico in corso, né in quello precedente, di alcun organismo statutario della Federazione medesima.

Tale attestazione – proveniente dal responsabile della struttura regionale della Federazione ed asseverata, quanto al momento del rilascio dalla nota di trasmissione all’ Ufficio scolastico regionale per la Liguria del 2 marzo 2007 – assume valore fidefacente prevalente sui dati immessi nel sito internet relativo agli organigrammi dell’organizzazione sindacali, che assolvono funzione solo di informativa e di notizia, ma che devono in ogni caso trovare riscontro negli atti relativi agli assetti organizzativi del sindacato.

Per le considerazioni che precedono entrambi gli appelli vanno accolti, restando assorbiti i motivi ed le eccezioni non esaminati; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti nei due gradi giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) in definitiva pronunzia:

– dispone la riunione dei ricorsi nn. 5287 e 5678 reg. 2007;

– accoglie entrambi i ricorsi e, per l’ effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;

– compensa fra le parti spese ed onorari relativi ai due gradi di giudizio;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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