Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 20-07-2011, n. 28904

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Potenza confermò la sentenza 21.1.2009 del giudice del tribunale di Lagonegro, che aveva dichiarato I.C. colpevole del reato di cui all’art. 544 ter cod. pen., per avere per crudeltà e comunque senza necessità sparato con un fucile ad un cane di proprietà di A. D., cagionandogli lesioni, condannandolo alla pena di Euro 2.000,00 di multa, con la confisca del fucile.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inammissibilità e degli artt. 61 e 62 c.p.p., art. 63 c.p.p., comma 1, artt. 195, 431 e 511 cod. proc. pen. e art. 111 Cost. nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Osserva che la corte d’appello, pur avendo riconosciuto inutilizzabili le dichiarazioni della persona offesa aventi ad oggetto la pretesa confessione fattagli dall’imputato, ha invece utilizzato l’atto di sequestro, nella parte in cui contiene le affermazioni dei carabinieri secondo cui avrebbero captato che l’imputato a-veva riconosciuto di avere sparato al cane. Sennonchè l’atto di sequestro è utilizzabile, in quanto atto irripetibile, solo per la parte in cui documenta l’apprensione e non sulle parole sentite dai carabinieri e non ripetute in dibattimento. In ogni caso le dichiarazioni del prevenuto sono assolutamente inutilizzabili ai sensi degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen..

2) violazione degli artt. 42, 43 e 544 ter cod. pen., violazione di norme processuali e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico.

3) violazione di legge, in particolare dell’art. 240 cod. pen. e L. n. 151 del 1975, art. 6, comma 1, e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confisca del fucile da caccia legittimamente detenuto, senza la presenza di un reato in materia di armi. Del resto non può applicarsi l’art. 240 c.p., comma 1. perchè la corte d’appello dapprima ha affermato che l’imputato non è pericoloso e poi, per giustificare la confisca, ha affermato che egli, assolutamente incensurato, potrebbe essere incentivato a commettere ulteriori reati.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La corte d’appello ha dichiarato la assoluta inutilizzabilità della deposizione della persona offesa nella parte in cui questa aveva ad oggetto le pretese dichiarazioni autoaccusatorie fattegli dall’imputato ed ha ritenuto utilizzabile l’atto di sequestro, come tale irripetibile e quindi legittimamente inserito nel fascicolo del dibattimento. Tuttavia la corte d’appello ha anche dichiarato utilizzabile la parte del verbale in cui i militari avevano riportato quanto percepito dall’imputato, secondo cui questi avrebbe sparato al cane perchè lo stesso si era introdotto nel suo fondo.

Ora, l’atto di sequestro è pienamente utilizzabile nella parte in cui documenta una attività irripetibile, ossia l’apprensione cui è sotteso, con la descrizione della situazione di fatto esistente in quel preciso momento, suscettibile di modifica, ma non anche nella parte concernente altri elementi, che devono acquisirsi nel contraddittorio dibattimentale mediante l’assunzione quali testi degli agenti operanti. Secondo la giurisprudenza, invero: "I verbali degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, tra cui il verbale di sequestro, devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e ne deve esser data lettura ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen.; essi, tuttavìa, costituiscono elemento di prova solo con riferimento all’attività irripetibile svolta e ai provvedimenti adottati" (Sez. 3, 24.5.2007, n. 35376, De Filippo, m. 237404; Sez. 6, 12.3.1996, n. 7045, Deiana, m. 205443, la quale aggiunge che "il verbale di perquisizione e sequestro di sostanza stupefacente fornisce elemento di prova in ordine al rinvenimento della sostanza e al vincolo su essa apposto, ma non possono trarsi dal testo del documento, anche se letto integralmente, elementi per valutare la destinazione allo spaccio della medesima sostanza, elementi che devono acquisirsi nel contraddittorio dibattimentale mediante l’assunzione quali testi degli agenti operanti").

Del resto, la stessa sentenza impugnata parla di una denuncia orale del 4.2.2006, cui avrebbe fatto seguito il sequestro del fucile.

Pertanto, quando l’arma è stata sequestrata al prevenuto questi era già o avrebbe dovuto essere considerato indiziato, con la conseguenza della inutilizzabilità delle sue propalazioni, se non con le garanzie di legge.

E’ poi inconferente il richiamo fatto dalla sentenza impugnata alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 36747 del 2003, Torcasio, perchè questa riguarda la captazione accidentale di notizie processualmente utili nel corso di attività investigativa compiuta nell’immediatezza dell’episodio criminoso, mentre nella specie (a parte ogni considerazione sull’accidentalità della captazione) la stessa sentenza impugnata da atto che la denuncia è stata sporta oralmente in data 4 febbraio 2006 per un fatto avvenuto il giorno prima.

Il secondo motivo resta assorbito, anche se non precluso.

E’ opportuno osservare che è fondato anche il terzo motivo perchè nella specie si tratta di confisca di un fucile da caccia legittimamente detenuto, disancorata da ipotesi criminose in materia di armi in genere. La L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 infatti, prevede la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2 in "tutti i reati concernenti le armi", ossia in ipotesi assolutamente estranee a quella in esame. Se invece la confisca fosse stata disposta, come aveva fatto il giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1 allora la corte d’appello avrebbe dovuto adeguatamente e congruamente motivare sul requisito della pericolosità. Ed infatti "In tema di confisca facoltativa, sia quando sì debba provvedere in sede di sentenza di condanna, sia quando si verta in ipotesi di sentenza su accordo delle parti, l’applicazione della misura di sicurezza non è affidata alla discrezionalità del giudice dovendo invece questi dar conto con puntuale motivazione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità del reo: tale giudizio, peraltro, può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità del reo e alle modalità di commissione del crimine" (Sez. 4, 5.4.2005, n. 21703, Moukhtar, m. 231559). Sul punto la sentenza di primo grado era stata chiaramente contraddittoria, perchè dapprima a- veva affermato che il prevenuto non denotava una sua pericolosità ed una propensione a delinquere e poi, per giustificare la confisca, aveva affermato che la detenzione del fucile avrebbe potuto costituire per il medesimo addirittura un incentivo a commettere ulteriori reati.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla corte d’appello di Salerno per nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Salerno per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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