Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4482 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con l’appello in esame la ricorrente chiede la riforma della sentenza impugnata resa in materia di accesso ai documenti amministrativi nella parte in cui, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere (attesa l’avvenuta produzione, nella pendenza del giudizio, del documento richiesto da parte della Amministrazione scolastica), ha dichiarato compensate le spese di lite per giusti motivi;

considerato che l’appellante censura la gravata decisione sotto il profilo della omessa motivazione, se non appunto a mezzo della richiamata formula di stile afferente la ricorrenza di non meglio specificati " giusti motivi", del capo decisorio che ha disposto la compensazione delle spese, avendo il giudice l’onere di distribuire il carico delle spese di lite tra le parti sulla base del principio di soccombenza (anche virtuale) anche quando -come nella specie – non definisce il giudizio con decisione di merito;

considerato che all’odierna udienza camerale di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione;

considerato che l’appello non merita di essere accolto;

considerato che se è pur vero che la declaratoria di compensazione delle spese necessita di specifica motivazione e che il solo riferimento alla ricorrenza di giusti motivi non sempre integra gli estremi della motivazione sufficiente (in carenza di elementi da cui ricavare agevolmente la consistenza di tali motivi, non rilevabili ictu oculi dal corpo della stessa decisione), nondimeno la mancanza, nella fattispecie in esame, di specifici elementi istruttori sulle stesse ragioni della mancata tempestiva produzione, da parte della appellata Amministrazione, del documento oggetto di istanza ostensiva non consente, anche ai soli fini della soccombenza virtuale, di ritenere erronea la pronuncia compensatoria sulle spese disposta in primo grado;

considerato in definitiva che in tale contesto giuridicofattuale non è consentito a questo giudice di sostituire la propria valutazione all’apprezzamento compiuto dal primo giudice in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di primo grado, dato che quella valutazione dovrebbe in ogni caso attingere a concreti elementi (non addotti neppure in questo grado) sulle ragioni della ostensione tardiva della documentazione oggetto della originaria istanza di accesso;

considerato pertanto che l’appello va respinto e che sulle spese di lite di questo grado ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione, tenuto conto della natura della sentenza impugnata (declaratoria della cessazione della materia del contendere) e dei particolari profili che hanno condotto all’adozione della presente sentenza reiettiva dell’appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando in forma semplificata, ai sensi dell’art. 116 Cod. proc. amm., sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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