Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 20-07-2011, n. 28903 Frodi alimentari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Avezzano dichiarò C.N. colpevole del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), per avere detenuto, nella sua azienda per impiegarlo nella produzione di dolci, olio di semi di soia in tre serbatoi di circa 1.000 litri privi della dicitura "per alimenti", condannandolo alla pena dell’ammenda ritenuta di giustizia. Il giudice accertò che sui serbatoi era apposta solo una etichetta con l’indicazione di 5 litri, che non era stata constatata alcuna avaria dell’olio nè alcuna inidoneità dei serbatoi alla conservazione di sostanze alimentari. Ritenne tuttavia che la mancanza della dicitura "per alimenti" integrava il reato, stante la sua natura di reato di pericolo presunto.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione ed erronea applicazione della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), in riferimento al D.Lgs. n. 108 del 1992, art. 4, comma 3. Osserva che il giudice non ha tenuto conto dell’art. 4 cit., che al comma 1 prevede l’apposizione della dicitura "per alimenti", ma al comma 3 precisa che la indicazione non è obbligatoria se il materiale o l’oggetto è per la sua natura destinato a venire in contatto con gli alimenti. Nella specie è stato accertato che i contenitori erano forniti insieme all’olio dalla Soc. Mira Sud e che i recipienti erano comunque forniti di etichettatura (5 litri), seppure non conforme per la quantità ma non per la qualità. La fornitura dell’olio avveniva sempre in questo modo ed era la ditta fornitrice ad imprimere l’etichettatura. In ogni modo la dicitura apposta qualificava il contenitore come per alimenti.

2) difetto di motivazione; contrasto con le risultanze processuali, in particolare verbale ispettivo, etichettatura, deposizione testi a discarico. Osserva che è stato accertato che il prodotto non era in cattivo stato di conservazione, che i contenitori erano in PVC e che l’olio di semi era fornito dalla ditta Mira Sud sempre dentro tali contenitori. E’ poi noto che il PVC è materiale idoneo a venire in contatto con prodotti alimentari. Il criterio del pericolo presunto è stato quindi superato dalla prova che in concreto non vi era alcun pericolo e che il prodotto non era in cattivo stato di conservazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che "ai fini della configurabilità del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b) vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento", precisando tuttavia che "peraltro è necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare un tale pericolo" (Sez. 3, 9.1.2007, n. 15049, Bestini, m. 236332). Nella specie, invece, non solo il giudice si è limitato a constatare una violazione puramente formale, quale la mancanza della dicitura "per alimenti", senza accertare se le modalità di conservazione fossero state in concreto idonee a determinare un pericolo di danno per la salute o di deterioramento del prodotto, ma ha anzi accertato elementi tali che escludevano nel caso concreto questo pericolo, in quanto la sentenza impugnata da atto che non risultava la concreta avaria dell’olio contenuto nei serbatoi o l’inidoneità, a causa del materiale di costruzione, alla conservazione di sostanze alimentari o a garantire l’igiene.

Ma, anche a prescindere da questo rilievo, nella specie non sussiste nemmeno la violazione formale ritenuta dal giudice, la quale, peraltro, in mancanza degli elementi integrativi del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), (per la inidoneità in concreto delle modalità di conservazione a determinare anche un mero pericolo di danno o di deterioramento), integrerebbe solo l’illecito amministrativo previsto dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, art. 4, comma 9, (recante Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari).

Ciò perchè, come eccepisce il ricorrente, il citato art. 4 al comma 3 dispone che "Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari". Nella specie è pacifico che si trattava di serbatoi in PVC; che l’olio di semi era stato sempre fornito dalla ditta Mira Sud in tali serbatoi; che gli stessi erano dotati di una etichettatura indicante la capacità (sia pure inferiore a quella reale) dal che derivava che essi erano per loro natura chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Ma, anche a non condividere questa osservazione, deve osservarsi che dalla sentenza impugnata risulta altresì che la ditta dell’imputato non commercializzava l’olio di semi di soia contenuto nei tre serbatoi depositati nel magazzino dell’azienda, ma lo utilizzava per la produzione dei dolciumi. E’ anche pacifico che l’imputato acquistava l’olio di semi di soia dalla società Mira Sud, la quale lo produceva e glielo aveva sempre fornito in serbatoi in serbatoi come quelli in esame.

Ora, il citato D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777, art. 4, comma 1, prescrive che "i materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari, devono riportare, all’atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni: a) la dicitura "per alimenti" ovvero "può venire a contatto con gli alimenti" …; b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento del loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie; c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore …". La norma quindi impone l’obbligo di apporre le indicazioni in essa previste ai materiali ed agli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari ed all’atto della loro immissione in commercio. Nella specie, non risulta che l’imputato avesse messo in commercio i contenitori con l’olio di semi dal momento che si limitava a detenerli nel suo deposito utilizzando l’olio nella sua azienda per la produzione di dolciume. Chi aveva messo in commercio i detti serbatoi con l’olio senza la dicitura "per alimenti" era stata invece la società Mira Sud, alla quale pertanto si sarebbe dovuta semmai far risalire la responsabilità per la mancata apposizione delle indicazioni prescritte. Al contrario l’imputato, essendosi limitato ad utilizzare il prodotto alimentare, non avrebbe dovuto apporre alcuna autonoma indicazione, restando ovviamente responsabile per il caso (non riscontrabile nella specie) che i contenitori fossero stati in concreto non idonei ad evitare un pericolo di danno alla salute o di deterioramento dell’alimento.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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