Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 20-07-2011, n. 28902

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale per i minorenni di Catania in data 29 maggio 2004, con la sentenza 62/2004 dichiarò M.A. colpevole dei reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 337 cod. pen., e con la sentenza 61/2004 lo dichiarò colpevole dei reati di cui agli artt. 336, 337, 582 e 635 cod. pen., condannandolo alle pene ritenute di giustizia.

La corte d’appello di Catania, sezione per i minorenni, con sentenza 10 giugno 2005, riunì i procedimenti, unificò tutti i reati col vincolo della continuazione, concesse per tutti i reati le attenuanti generiche ritenute, insieme a quella per la minore età, prevalenti sulle aggravanti, e rideterminò la pena inflitta in anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa.

Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 24.6.2009, annullò con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per violazione del principio del divieto di reformatio in peius, principio che vale non solo per la pena complessiva finale, ma anche per i singoli componenti della medesima. Nella specie, la corte d’appello aveva applicato un aumento di mesi uno di reclusione ed _ 200,00 di multa per ciascuno dei reati in continuazione, il che era errato sia per quanto concerneva la pena pecuniaria inflitta per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. (per il quale l’aumento stabilito in primo grado era stato di Euro 100,00), sia per quanto concerneva gli aumenti di pena per gli altri reati in continuazione (per i quali gli aumenti in primo grado erano stati rispettivamente di giorni 5, 10 e 15 a seconda dei reati).

La corte d’appello di Catania, sezione per i minorenni, in sede di rinvio ha rideterminato la pena in complessivi anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la corte d’appello, in sede di rinvio, ha applicato una pena detentiva finale di anni uno e mesi due di reclusione, ossia pari a quella che era stata inflitta dalla sentenza oggetto di annullamento, con ciò violando il principio affermato da quest’ultima.

Inoltre, la pena indicata nel dispositivo, non corrisponde a quella risultante nella motivazione, il cui calcolo porta ad una pena detentiva finale di dieci mesi di reclusione.

2) violazione di legge e vizio di motivazione perchè la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare prescritti i reati di cui ai capi B, C ed E, commessi nel 1992.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato perchè effettivamente la corte d’appello di Catania, sezione per i minori, in sede di rinvio ha inflitto una pena detentiva finale di anni uno e mesi due di reclusione, e cioè una pena detentiva uguale a quella che era stata inflitta con la sentenza annullata da questa Corte, in tal modo violando il principio affermato dalla sentenza di annullamento e causando una nuova lesione del divieto di reformatio in peius.

Inoltre la sentenza impugnata è affetta anche da errore di calcolo perchè l’esatta somma degli aumenti della pena a titolo di continuazione indicati nella motivazione dovrebbe portare ad una pena detentiva finale di dieci mesi di reclusione e non di anni uno e mesi due.

Il terzo motivo è manifestamente infondato perchè, con la sentenza di questa Corte del 24 giugno 2009, è passata in giudicato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per tutti i reati per cui è intervenuta condanna, sicchè non poteva in seguito operare alcuna prescrizione.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena per la continuazione, mentre nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per la continuazione con rinvio alla corte d’appello di Catania, sezione per i minorenni.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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