Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 4618 del 2006, il T.A.R. Puglia, sez. di Lecce, ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso il provvedimento del 4 luglio 2006, con cui il Direttore Generale della Società FSE ha disposto la sua esclusione dalla gara d’appalto, indetta in data 14 novembre 2005, per l’affidamento dei lavori di trasformazione dell’Officina Grandi Riparazioni di vetture e carri di Lecce in Officina Manutenzione Motori Diesel, nonché ha effettuato la segnalazione delle circostanze emerse nel procedimento concorsuale all’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici.

Come ricostruito in fatto dal giudice territoriale, l’impresa ricorrente, in a.t.i. con E. S.r.l., ha preso parte alla gara indicata, indetta da FSE S.r.l. (ente aggiudicatore ex D.lgs. n. 158/1995), risultando aggiudicataria provvisoria.

In sede di verifica delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni prodotte dall’impresa D. P., la stazione appaltante ha appreso che il titolare della ditta aveva subito, nel 2001 e nel 2002, due sentenze penali non dichiarate in sede di partecipazione alla gara, rispettivamente per falsità in certificati e turbata libertà degli incanti.

Pertanto, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento di autotutela e dopo aver valutato le giustificazioni addotte dall’aggiudicatario provvisorio, FSE ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, segnalando altresì all’Autorità di Vigilanza la vicenda e procedendo all’escussione della cauzione provvisoria.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con cui la ditta D. P. (che nelle more del procedimento amministrativo ha conseguito la riabilitazione penale), nell’impugnare il provvedimento conseguentemente adottato dalla stazione appaltante, ha dedotto:

? – che le condanne non risultavano dal certificato del casellario giudiziale prodotto unitamente alla documentazione a corredo dell’offerta economica;

? – che l’intervenuta riabilitazione penale è idonea ad eliminare la causa di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 75, lett. c), D.p.r., n. 554/1999;

? – che l’Amministrazione non ha motivato sull’inerenza delle condanne subite dal sig. D. P. con l’affidabilità morale e professionale dell’impresa.

Avverso la sentenza, ha proposto appello l’associazione originaria ricorrente, che ha chiesto in sua riforma l’accoglimento del ricorso di primo grado.

All’udienza del 5 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

L’appello va respinto.

E’ necessario considerare che in sede di gara l’odierna appellante, lungi dal limitarsi a produrre il certificato del casellario giudiziale, ha presentato, come consentito da una apposita prescrizione del disciplinare, una dichiarazione sostitutiva con cui -diversamente da quanto emerso successivamente nel corso del procedimento- ha attestato l’assenza di sentenze a carico dell’amministratore e del direttore tecnico per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale.

E’ quanto induce il Collegio a ritenere del tutto ininfluente quanto dall’appellante sostenuto in merito alla mancata indicazione delle sentenze nel certificato del casellario giudiziale.

D’altra parte, la previsione del disciplinare di gara non si presta ad essere intesa -come prospettato dall’appellante- come volta a circoscrivere l’obbligo di dichiarare la sussistenza di sentenze di condanna solo con riguardo alle sentenze risultanti dal suddetto certificato.

A ciò si aggiunga che l’art. 75, co. 1, lett. c), ultima parte, D.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (ratione temporis applicabile al caso di specie), nel far salva l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, co. 2, c.p.p., ossia la riabilitazione e l’estinzione del reato per cui è stata applicata la pena su richiesta per decorso del termine di legge, presuppone che la riabilitazione e l’estinzione siano giudizialmente dichiarate, giacché il giudice dell’esecuzione è l’unico soggetto al quale l’ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria (in termini, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2010, n. 7581).

D’altra parte, la giurisprudenza sia amministrativa che penale è concorde nel ritenere che il semplice decorso del prescritto periodo temporale non estingue ipso iure il reato in assenza di formale pronuncia del giudice dell’esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2007 n. 2310; Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2002 n. 11560).

Ebbene, nel caso di specie, la riabilitazione, certo non ancora dichiarata al momento in cui è stata resa la dichiarazione di assenza di cause ostative, è intervenuta solo in data 19 luglio 2006, successivamente quindi all’adozione dello stesso provvedimento impugnato in primo grado.

Ciò che ad avviso del Collegio tuttavia rileva è che la riabilitazione non fosse stata dichiarata all’atto della presentazione della dichiarazione di assenza di cause ostative: è quanto induce il Collegio, invero, a confermare l’apprezzamento di non veridicità della stessa, come reso dalla stazione appaltante con il provvedimento impugnato in primo grado.

Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto l’appello.

La soccombenza comporta la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9264 del 2006, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado, liquidate in complessive 3.000 (tremila) euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *