Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 26536 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

P.O. ha chiesto alla Corte d’appello di Napoli di condannare il Ministero della Giustizia a corrispondergli l’equa riparazione per i danni derivatigli dalla irragionevole durata del processo iniziato davanti al giudice del lavoro di Salerno e terminato dinanzi alla Corte d’appello della stessa città che con statuizione si è ritenuto avere ecceduto la giusta durata per mesi 15 e giorni 27, per i quali il convenuto è stato condannato a pagare a titolo di equo indennizzo Euro 13 06,85 e le spese di causa, con spese a carico del soccombente liquidate ai sensi della tabella A, par. 7 n. 50 e della tabella B, par. 3^ n. 75 in Euro 200,00, di cui Euro 60 per diritti ed Euro 105 per onorari, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Per la cassazione di tale decreto, il P. ha proposto ricorso principale di un motivo, notificato il 10 – 19 gennaio 2009 cui replica il Ministero della giustifica con controricorso e ricorso incidentale notificato il 26-27 febbraio successivi.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, principale del D. e incidentale del Ministero contro lo stesso decreto ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1.1. Il ricorso principale del P. lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. 7 novembre 1957 n. 1051, del D.M. 8 aprile 2004 n. 127, artt. 1 e 11, della Tabella A, par. 6^, punto 50 e della Tabella B, Par. 3^, punto 75 della Tariffa, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La Corte di merito ha liquidato le competenze del difensore, come se il procedimento dinanzi ad essa fosse camerale e non contenzioso mentre è indubbio che il la sua natura contenziosa, per la quale onorari e diritti devono liquidarsi come nei processi ordinari.

1.2. Il Ministero della giustizia, eccepita la nullità della procura perchè quella a margine del ricorso è generica e senza riferimento specifico al decreto impugnato e non vi è prova che sia successiva al decreto impugnato e anteriore alla notifica dell’impugnazione proposta, prospetta due motivi di ricorso incidentale: 1) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, e dell’art. 11 (non 1) c.p.p. e art. 1 disp. att. c.p.p., per essere la Corte d’appello di Napoli incompetente per territorio, in ordine al processo presupposto chiuso da sentenza della Corte d’appello di Napoli, dovendo conoscere della domanda di equa riparazione la Corte d’appello di Roma; 2) omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia del luogo dello svolgimento del processo presupposto, per accertare la competenza territoriale. Tutti i motivi del ricorso principale e di quello incidentale sono dotati di adeguato quesito di diritto.

2. Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del controricorrente e il ricorso incidentale che attiene alla competenza dell’adito giudice nel merito, trattandosi di questioni che precedono, sul piano logico e giuridico, quanto prospettato con il ricorso principale relativo al merito del decreto e alla disciplina delle spese del presente procedimento.

Certamente è valida la procura a margine del ricorso principale nella quale è richiamato il decreto oggetto di ricorso che quindi è anteriore all’atto conferitivo dei poteri, che deve presumersi contestuale all’impugnazione in quanto apposto sulla stessa e quindi avente valore di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.;

l’eccezione del Ministero è quindi infondata.

Anche il ricorso incidentale sulla competenza territoriale è infondato in quanto il processo presupposto, come dedotto a pag. 1 del ricorso, si è svolto nel distretto della Corte d’appello di Salerno, per cui è competente sullo stesso, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1 e dell’art. 11 c.p.p. la Corte d’appello di Napoli, come chiarisce la tabella di cui all’art. 1 disp. att. c.p.p. (sulla competenza cfr. S.U. ord. 16 marzo 2010 n. 6306). Il ricorso principale è invece inammissibile, non essendo autosufficiente per non avere precisato se nel merito è stata presentata la nota spese nè la stessa risulta prodotta in questa sede ai sensi dell’art. 372 c.p.c. per cui pur potendosi affermare che per la natura contenziosa del procedimento "trovano applicazione le tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, con inderogabilità degli onorari minimi e diritti stabiliti nella tariffa", non risulta se in concreto fossero liquidabili onorari maggiori di quelli fissati nel decreto oggetto di ricorso, il quale è quindi inammissibile (Cass. 7 ottobre 2009 n. 21371).

3. Riuniti i ricorsi, quello principale deve dichiararsi inammissibile e l’incidentale va rigettato, potendosi totalmente compensare le spese di causa tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale e rigetta l’incidentale. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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