Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 20-07-2011, n. 28900 Frodi alimentari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Agrigento dichiarò L.F. colpevole del reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. a), per avere impiegato nella produzione di formaggio fresco di latte ovino una quantità di latte di vacca superiore all’1% e lo condannò alla pena di Euro 400,00 di ammenda.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge in quanto avrebbe dovuto essere assolto perchè il fatto non sussiste. Il reato invero è diretto a scongiurare pericoli per la salute pubblica, e nella specie risulta che tale pericolo non vi era perchè il campione era privo di conservanti ed aveva gli elementi nutritivi.

2) violazione di legge perchè il giudice avrebbe dovuto concedere la sospensione condizionale della pena, che era stata espressamente richiesta in sede di discussione o avrebbe dovuto indicare i motivi del diniego.

3) violazione di legge perchè il giudice avrebbe dovuto concedere il beneficio della non menzione o motivare sul suo rigetto.

Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato. La norma penale, infatti, non richiede, per la confìgurabilità del reato, che vi sia un pericolo per la salute pubblica, ma tra l’altro, che vi sia stato l’impiego nella preparazione di alimenti o bevande di sostanze alimentari private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale. Nella specie, il giudice ha appunto accertato che l’imputato utilizzava, per la preparazione di formaggio fresco di latte ovino, una quantità di latte di vacca (che ha una percentuale di grasso diversa rispetto al latte di pecora) pari al 7%, mentre la percentuale ammessa è solo dell’1%.

Sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo. Ed infatti, nonostante l’imputato avesse espressamente richiesto sia il beneficio della sospensione condizionale della pena sia quello della non menzione, il giudice ha respinto la richiesta in sostanza senza alcuna motivazione, se non quella, del tutto generica ed apodittica, e quindi meramente apparente, secondo cui "non sussistono ragioni per concedere la sospensione condizionale della pena".

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di concessione dei doppi benefici, con rinvio al tribunale di Agrigento per una nuova valutazione sulla detta richiesta. Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa concessione dei benefici di legge con rinvio per nuovo esame sul punto al tribunale di Agrigento.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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