Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 26534 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che P.M. e T.L. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Salerno depositato in data 4.2.2008 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento in loro favore della somma di Euro 2550,00 a titolo di Equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Lamezia Terme sulla base di una durata irragionevole stimata in anni 3 e mesi due;

che il Ministero ha resistito con controricorso;

che la Corte ha optato in camera di consiglio per la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

L’unico articolato motivo di ricorso, per come risulta sintetizzato nei quesiti, censura in primo luogo la mancata determinazione del periodo di eccessiva durata in relazione alla intera durata del processo in secondo luogo deduce l’insufficiente liquidazione dell’indennizzo ed in terzo luogo si duole del mancato riconoscimento del "bonus".

La prima censura è infondata.

La L. n. 89 del 2001, art. 2 prevede infatti che il danno non patrimoniale vada liquidato solo in relazione al periodo eccedente la ragionevole durata e non per l’intera durata del processo.

Si rileva che non viene presaghi considerazione la doglianza relativa ai periodi sottratti ai fini della determinazione della durata irragionevole conseguenti alle richieste delle parti in quanto tale questione non viene riproposta nei quesiti.

Analogamente deve dirsi per la liquidazione di un unico indennizzo per entrambi i ricorrenti.

La seconda censura è infondata.

La Corte d’appello di Bari ha infatti liquidato un risarcimento sulla base di Euro 800 per anno di ritardo discostandosi, nell’ambito dei propri poteri di valutazione discrezionale, in modo non eccessivo dai parametri Cedu che, come è noto, costituiscono delle indicazioni di principio suscettibili di ragionevole adattamento da parte del giudice al caso concreto.

La terza censura relativa al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000,00, è infondata.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille a millecinquecento salvo limitato discostamento in più o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Il ricorso va pertanto respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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