Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 20-07-2011, n. 28899 Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In esito all’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti T.F. veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto per rispondere del reato di cui agli D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 16 e 68 perchè nella qualità di titolare della omonima impresa edilizia, nel corso dei lavori di edificazione di un fabbricato, non adottava idonee opere provvisionali atte a scongiurare il pericolo di caduta dalle impalcature e dal solaio (in (OMISSIS)).

Il tribunale di Taranto con sentenza del 3.6.2009 riconosceva il T. colpevole dei reati ascrittigli e lo condannava alla pena complessiva, ritenuta congrua anche in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p., nella misura di Euro 650,00 di ammenda.

Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con due motivi.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 126 c.p.p., comma 3, e art. 192 c.p.p., nonchè art. Ili, comma 6, Cost. e parimenti deduce l’intervenuta prescrizione del reato.

2. Va preliminarmente rilevata l’intervenuta prescrizione del reato.

L’accertamento è avvenuto in data 26/02/2004, per cui, trattandosi di reato contravvenzionale, è soggetto alla prescrizione di ordinaria di tre anni ed a quella massima di quattro anni e mezzo secondo il disposto dell’art. 157 c.p. nel testo precedente alla sostituzione operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, che ha previsto invece un termine ordinario quadriennale che, in caso di interruzione o sospensione della decorrenza del termine, può essere incrementato di un quarto, ossia fino a cinque anni.

Nella specie trova applicazione, in quanto più favorevole all’imputato la disciplina vigente all’epoca dei fatti (ante L. n. 215 del 2005) e quindi il reato risulta ampiamente prescritto.

Ha infatti affermato questa Corte (Cass., sez. 111, 11 giugno 2008 – 1 ottobre 2008, n. 37271) che, in tema di contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso relativi ai reati contravvenzionali, in quanto, per i predetti reati, i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere estinto il reato per prescrizione.

P.Q.M.

la Corte annulla senza invio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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