Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4476 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale regionale amministrativo per la Campania la società G. L. a r.l. impugnava, assumendone l’illegittimità per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere:

– la delibera n. 44 del 14 febbraio 2006 della A.S.L. CE/2, avente ad oggetto la revoca dell’appalto triennale di disinfestazione, aggiudicato con delibera n. 736/04, nonché dell’appalto triennale di prelievo e smaltimento di rifiuti speciali, aggiudicato con delibera n. 23 del 5 maggio 2004;

– gli atti adempitivi e connessi del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario della A.S.L.;

– l’ informativa prefettizia antimafia comunicata in data 30 novembre 2005, nonché la successiva informativa della medesima autorità del 12 gennaio 2006.

Con successivi motivi aggiunti la società G. L. estendeva l’ impugnativa avverso i seguenti provvedimenti:

– nota prot. n. 2004 del 23 marzo 2006 dell’Ufficio economato dell’ A.S.L. CE/2., concernente il subentro del raggruppamento Ionio Ecologica e Bifolco & C. s.r.l. nel servizio di prelievo e smaltimento di rifiuti speciali, come da delibera n. 46 del 16 febbraio 2006;

– delibera dell’ A.S.L. CE/2, concernente il subentro della SIGECO s.r.l. nel servizio di sanificazione ambientale, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

– nota del Prefetto di Caserta prot. n. 1410/12B16/Ant/Area I del 18 novembre 2005;

– informativa antimafia prot. n. 1410/12b.16/Ant/Area I del 4/2/2005, unitamente a tutti gli atti istruttori degli organi di polizia ad essa preordinati e connessi.

Con sentenza n. 7211 del 2006 il Tribunale regionale rilevava che l’informativa del Prefetto impugnata era sostanzialmente confermativa di precedente atto di interdittiva n. 546/12B16/Ant/Area I del 9 maggio 2005 – annullato dal Tribunale amministrativo per la Lombardia con sentenza n. 1878 del 2006 – adottato dalla stessa Autorità sulla scorta dei medesimi atti istruttori, salvo nuova segnalazione del C.E.D. del Dipartimento della pubblica sicurezza del 10 dicembre 2005, non recante però nuovi elementi nei confronti della soc. G. L. per il periodo intercorrente fra l’emissione della prima e della seconda informativa.

Il Tribunale regionale dichiarava, pertanto, il ricorso in parte inammissibile, stante l’effetto caducante dell’annullamento del provvedimento iniziale nei confronti di atti di esso meramente confermativi. Analogo effetto caducante era riconosciuto relativamente agli atti consequenziali adottati dall’ A.S.L. di Caserta 2, una volta venuto il presupposto giustificativo costituito dalla misura interdittiva.

Appella il Ministero dell’ interno che, con un unico mezzo di impugnativa, ha dedotto che il Tribunale regionale, una volta dichiarato il ricorso inammissibile avverso l’informativa antimafia, avrebbe dovuto assumere identica statuizione con riferimento alla richiesta di annullamento degli atti della A.S.L. che, per effetto delle stessa decisione, sono rimasti caducati di fatto per mancanza del medesimo presupposto.

Si è costituita in giudizio la G. L. s.r.l., che ha contrastato in controricorso il motivo di impugnativa e, con appello incidentale condizionato, ha rinnovato le censure formulate avverso i provvedimenti impugnati in prime cure.

Si è altresì costituita la A.S.L. CE/2, che ha anch’essa chiesto la riforma della sentenza appellata per non aver dichiarato inammissibile il ricorso avverso gli atti da essa emanati sulla scorta dell’informativa antimafia del 12 gennaio 2006, annullata dal Tribunale regionale amministrativo per la Lombardia.

In sede di note conclusive la società G. L. e la A.S.L. CE/2 hanno ribadito le proprie tesi difensive

All’udienza del 24 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è infondato.

2.1). Il primo giudice – con statuizione non oggetto di contestazione – ha accertato la natura meramente confermativa dell’informativa rilasciata in data 12 gennaio 2006 dal Prefetto di Caserta ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, con ogni effetto sul piano processuale sull’ammissibilità del ricorso essendo stato l’atto confermato annullato con sentenza del Tribunale regionale amministrativo per la Lombardia n. 1878 del 2006.

Diversa è, invece, la natura degli atti dell’ A.S.L. CE/2 che, sulla scorta dell’ interdittiva prefettizia, hanno revocato i contratti di appalto dei servizi di disinfestazione prelievo e smaltimento di rifiuti speciali, per la durata di un triennio, aggiudicati in favore della G. L. s.r.l., ed affidato in servizi medesimi ad altre imprese.

Si tratta di provvedimenti che per la prima volta sono intervenuti in ordine ai rapporti contrattuali in argomento e che non rivestono, quindi, natura di atti di conferma di determinazioni pregresse.

Il primo giudice, pertanto, in accoglimento del ricorso in parte de qua ha correttamente disposto l’annullamento delle determinazioni risolutive dei rapporti contrattuali, ove si consideri che – indipendentemente dalla qualificazione formale del vizio riscontrato come invalidità caducante o invalidità viziante – rileva sul piano sostanziale che, una volta riconosciuta l’illegittimità dell’ interdittiva del Prefetto, si determina in via derivata e consequenziale l’effetto viziante di ogni provvedimento che in detta statuizione trovi il suo unico presupposto ed antecedente procedimentale.

L’appello va quindi respinto.

In relazione agli interessi coinvolti dalla controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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