Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 26533 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che B.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Salerno e depositato in data 30.1.08 con cui veniva rigettata la domanda di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento in materia condominiale svoltosi innanzi al tribunale di Catanzaro, iniziato con citazione del febbraio 1989 e conclusosi in primo grado con sentenza depositata il 10.10.06;

Che il Ministero della Giustizia ha presentato atto di costituzione;

che la Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il decreto impugnato ha rilevato che il processo è durato complessivamente 17 anni, quattro mesi e tre giorni, ma ha detratto da tale periodo sette anni e mesi dieci addebitabili alla parte per i rinvii richiesti per cui, ritenuta una astratta ragionevole durata di anni quattro, ha determinato in anni 5 e mesi nove il periodo di eccessiva durata del processo. Peraltro, in ragione dei numerosi rinvii richiesti, la Corte territoriale ha ritenuto che risultasse dimostrato il totale disinteresse del ricorrente alla controversia ed ha quindi escluso l’esistenza di un danno non patrimoniale, rigettando la domanda.

Con il primo ed il terzo motivo di ricorso il B. contesta, sotto diversi profili, che una volta accertata l’esistenza della eccessiva durata del processo si possa in assenza di elementi probatori contrari, escludere l’esistenza del danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo contesta che il giudice di merito, nel sottrarre i periodi per i rinvii chiesti, non abbia distinto il periodo di questi rinvii addebitatale all’amministrazione della giustizia per l’irragionevolezza in relazione alla loro eccessiva lunghezza.

Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

Una volta accertata l’esistenza di un periodo di irragionevole durata, il danno non patrimoniale deve ritenersi presunto.

Trattandosi di una presunzione semplice, la stessa può ben essere superata da una prova contraria che si rinvenga negli atti.

Nel caso di specie il decreto impugnato non ha dato atto di siffatta prova poichè la mancanza di iniziativa del ricorrente è di per sè un elemento neutro non idoneo di per sè a superare la presunzione della esistenza del danno non patrimoniale.

E’ fondato anche il secondo motivo.

Per quanto concerne infatti la sottrazione alla eccessiva durata del processo di periodi di ritardo addebitabili alla parte, non basta che quest’ultima richieda un rinvio perchè questo sia reputato a fini delatori. Molti rinvii possono essere infatti richiesti per esigenze processuali ed istruttorie del tutto necessarie e giustificate ovvero per l’impossibilità di effettuare alcune attività od incombenti richiesti. E’ dunque necessario che il giudice di merito, quando sottrae tempo alla durata ragionevole del processo, specifichi analiticamente la effettiva natura dilatoria del comportamento della parte; circostanza che nel caso di specie non si rinviene avendo il decreto indicato esclusivamente che il rinvio era stato effettuato su richiesta congiunta delle parti o non contrastata. In conclusione il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per le spese alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione,cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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