Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4475 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il Ministero convenuto con nota depositata 24 maggio 2011 ha fatto presente che il d.m. 3 gennaio 2002, oggetto dell’odierna impugnativa, è stato annullato con decisione di questa Sezione n. 4692 del 2008, con ogni effetto sulla permanenza dell’interesse alla decisione dell’appello;

– che, su quanto rappresentato dalla difesa erariale, ha convenuto il difensore delle società ricorrenti, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;

– che di quanto precede deve darsi atto, stante l’effetto erga omnes dell’annullamento dell’atto di natura regolamentare, con ogni conseguenza sulla cessazione della materia del contendere;

– che le spese del giudizio, in relazione alla complessità della vicenda contenziosa, di cui è dato atto nella sentenza n. 4692 del 2008 prima richiamata, possono essere compensate fra le parti;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, Cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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