Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 20-07-2011, n. 28896

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Trento confermò la sentenza 31.10.2008 del tribunale di Rovereto, che aveva dichiarato S.G. colpevole del reato di violenza sessuale in danno di Sl.Sa., di anni quattro, per averle preso la mano ad averla appoggiata sul suo organo genitale, e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidato in Euro 15.000,00, con la sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento delle statuizioni civili entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della frase pronunciata dalla piccola Sa., svalutando le contraddizioni contenute nel racconto dalla stessa fatto in sede di incidente probatorio. Non si è poi tenuto conto della circostanza riferita dalla madre della bambina, secondo cui questa in quel periodo aveva l’abitudine di fare esplicito riferimento organi ed apparati genitali. In sostanza il problema è stabilire se la bambina avesse poggiato accidentalmente la mano sull’organo genitale dello S. mentre giocava saltando sul divano (come aveva dall’inizio sostenuto l’imputato) ovvero se quest’ultimo le avesse preso la mano e l’avesse portata sul suo inguine. La corte ha dimenticato che l’evocazione della caramella non era stata fatta sul momento dalla bambina, ma sarebbe stata fatta quando i coniugi S. se ne erano andati, dopo essere rimasti serenamente a parlare in casa Sl.. Non è stato considerato che la madre ed il padre avevano pacificamente interrogato più volte la bambina sul fatto e che questa aveva ripetuto più volte il racconto prima dell’incidente probatorio, con possibilità di condizionamento o di suggestioni. Illogicamente è stato ritenuto elemento di colpevolezza il comportamento tenuto dall’imputato dopo il primo racconto della bambina messo in confronto con un presunto atteggiamento che sarebbe stato tenuto da una persona normale.

2) lamenta che non è stata adeguatamente e congruamente considerata l’ipotesi della suggestione, della esaltazione e della fantasia della minore. Le affermazioni fatte in dibattimento dal perito sono palesemente erronee, superficiali ed apodittiche.

Le parti civili hanno depositato articolata memoria difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato. La corte d’appello ha, invero, fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione, estesa a tutti gli elementi forniti dal processo, sulle ragioni per le quali ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione ed ha confermato la declaratoria di responsabilità dell’imputato. In particolare, la corte d’appello ha osservato che la bambina aveva normali capacità intellettive e funzionali, ed era dotata di buon grado di consapevolezza e senso della realtà; che non vi erano ragioni per pensare che il suo racconto fosse stato frutto di fabulazioni, suggestioni o induzioni;

che non presentava morbosità di sorta; che la piccola all’inizio si era limitata a riferire quanto accaduto nella sua semplicità, ed in particolare il toccamento dell’organo sessuale dello S., forzato a costui che le aveva preso la mano, e la promessa di una caramella se la mano fosse stata trattenuta lì; che questo racconto, nella sua semplicità, era stato riferito dalla Ga., senza che vi fossero motivi per pensare che questa avesse mentito o falsato il senso del racconto della figlia; che nella parte in cui il racconto della bambina era in contrasto con la versione dell’imputato doveva preferirsi il primo, per la spontaneità e l’ingenuità della bambina; che doveva escludersi che la piccola avesse subito suggestioni o condizionamenti da parte del consulente o del giudice;

che d’altra parte era assai significativo il gesto della bambina – visionato dalla cassetta videoregistrata – quando si era portata le mani sul suo organo sessuale per mostrare dove avesse messo la mano a G..

A fronte di una ampia ed articolata motivazione, il ricorso in sostanza evidenzia solo la possibilità di una diversa valutazione delle risultanze processuali ed una diversa ricostruzione della vicenda in senso più favorevole alla difesa, diversa ricostruzione che, però, in assenza di errori di diritto e di profili di manifesta illogicità della motivazione, non può essere prospettata in questa sede di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla retusione alle parti civili delle spese del grado, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla refusione di quelle delle parti civili, che liquida complessivamente in Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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