Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4471 Indennità di anzianità e buonuscita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 9938 del 2005, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante – ex dirigente del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali collocata a riposo a decorrere dal 1° dicembre 1997- per l’accertamento del diritto alla rideterminazione e riliquidazione dell’indennità di buonuscita ex ENPAS con l’inclusione nel trattamento da prendere a base anche delle retribuzioni di posizione e di risultato, previste e disciplinate dai due CCNL – quadriennio 19941997 parte normativa – e biennio 1996 -1997 parte economica – relativi al personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni Pubbliche, ricomprese nel comparto Ministeri.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, rilevando che l’idoneità di un certo compenso a far parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita è definito dal regime impresso dalla legge a ciascun emolumento, ovvero dalla sua espressa previsione, non essendo sufficiente né la sua natura retributiva né la sua pensionabilità.

Avverso la sentenza, propone appello l’interessata, chiedendoin sua riforma l’accoglimento del ricorso di primo grado.

All’udienza del 5 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello va respinto.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene alla computabilità delle "retribuzioni di posizione e risultato’, previste dal contratto nazionale del comparto dello Stato 19941997, in sede di determinazione dell’indennità di buonuscita.

Ritiene il Collegio di non doversi discostare dall’orientamento ripetutamente seguito al riguardo dalla Sezione.

Come invero sostenuto da Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2006, n. 836, in applicazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dello Stato, per il triennio 19941997, ha previsto:

– all’art. 33, le "vocì che compongono la "struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale’, tra cui lo "stipendio tabellarè e la "retribuzione di posizione’;

– all’art. 34, lo "stipendio tabellare’;

– all’art. 35, che "le misure dei trattamenti economici risultanti dall’applicazione dell’articolo precedente hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di fine rapporto,…. sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Da tali previsioni (integrative dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993), emerge con chiarezza che:

a) il contratto collettivo nazionale ha specificamente previsto quali voci della retribuzione del dirigente siano rilevanti ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e, conseguentemente, siano sottoposte a contribuzione;

b) tra le voci a tal fine rilevanti, rientrano solo quelle tassativamente riconducibili allo "stipendio tabellare’, come determinato dall’art. 34, e non anche la "retribuzione di posizione’.

Questo principio non è stato inciso dal contratto collettivo nazionale riguardante il secondo biennio economico 19961997, il quale non contiene alcuna disposizione incompatibile o contrastante col sopra riportato art. 35.

Inoltre, l’art. 5 del contratto riguardante il medesimo biennio economico si è riferito alla indennità di buonuscita unicamente per disporre l’applicabilità – al personale cessato dal servizio nel corso degli anni 1996 e 1997 – degli incrementi retributivi già disciplinati dall’art. 35, nella misura prevista dagli "scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal serviziò (in termini, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 18 agosto 2009, n. 4951).

2. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto respinto l’appello.

La soccombenza comporta la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3472 del 2006, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi 500 (cinquecento) euro, di cui 250 in favore dell’Amministrazione statale e 250 in favore dell’INPDAP (oltre accessori di legge, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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