Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4470 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 18 marzo 2004 l’appellato presentava domanda di tentativo di conciliazione ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 presso l’Ufficio scolastico regionale della Campania per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico del servizio di assistente tecnico svolto nel periodo 16 settembre 2002 – 13 aprile 2003, in quanto gli era stata ingiustamente negata, per tale periodo, la nomina su posto vacante in organico, a lui spettante in forza della posizione occupata in graduatoria di terza fascia per il conferimento delle supplenze per assistenti tecnici.

Il tentativo di conciliazione, effettuato in data 28 giugno 2004, aveva esito positivo, per cui egli rinunciava ad ogni pretesa economica per il periodo anzidetto, a fronte del riconoscimento del periodo stesso ai fini giuridici ed in particolare per la valutazione dello stesso ai fini della graduatoria di cui all’art. 10 relativa agli assistenti tecnici.

A seguito della emanazione della OM 91 del 2004, indetta per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, venivano indetti i relativi concorsi per il profilo professionale dell’area B di assistente tecnico, con decreto dell’Ufficio scolastico regionale della Campania del 21 febbraio 2005, sicché egli presentava la relativa domanda dichiarando i titoli di servizio e culturali posseduti.

Egli si vedeva inspiegabilmente escluso dalla graduatoria provvisoria pubblicata il 27 giugno 2005.

A seguito di reclamo proposto al dirigente del CSA di Caserta gli veniva comunicato che l’esclusione dipendeva dal mancato possesso del requisito di servizio biennale, in quanto il servizio riconosciuto a seguito della conciliazione era tale ai soli fini giuridici, mentre quello valutabile ai fini del computo dei 24 mesi richiesti per l’ammissione doveva essere servizio effettivo coperto da remunerazione.

Il verbale di conciliazione del 28 giugno 2004 contiene il chiaro ed esplicito impegno dell’Ufficio scolastico regionale, nel senso che l’amministrazione garantisce al ricorrente il solo riconoscimento giuridico del periodo de quo "nonché la valutazione dello stesso servizio ai fini della graduatoria art. 10 relativa agli assistenti tecnici".

Dal combinato disposto degli artt. 65 e 66 d.lgs. 165 del 2001 e dell’art. 410 c.p.c. si evince la vincolatività degli obblighi assunti dalle parti con il verbale di conciliazione sottoscritto al termine delle procedure conciliative con l’assistenza delle organizzazioni sindacali previste dai contratti collettivi. Detta forza vincolante è ribadita anche dall’art. 130 del CCNL del comparto scuola, assicurando al verbale di conciliazione anche l’efficacia di titolo esecutivo come per legge.

Peraltro tale dissonanza rispetto agli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto, non risulta giustificata neppure dalla lex specialis del concorso, atteso che né l’art. 554 TU 297/1994, né l’OM 91/2004 fanno riferimento al requisito della remunerazione ai fini della computabilità del servizio prestato.

Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado accolto il ricorso e, per l’effetto, ha:

a) annullato il decreto del Dirigente del MIURCSA di Caserta del 19 luglio 2005 n. 11334/23, con il quale era stata pubblicata la graduatoria permanente definitiva della provincia di Caserta del concorso per soli titoli di cui all’OM n. 91/2004 per il profilo professionale di assistente tecnico, nella parte in cui escludeva il ricorrente;

b) dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito in graduatoria per effetto dell’utile computo del periodo di servizi cui si riferisce il verbale di conciliazione di cui in motivazione, con l’attribuzione del punteggio corrispondente ai titoli dichiarati nella domanda;

c) respinto, allo stato, la domanda di risarcimento danni.

L’amministrazione ha prodotto appello invocando l’ordinanza ministeriale del 30 dicembre 2004, n. 91, la quale prevede, come requisito di ammissione, un’anzianità di servizio di due anni (24 mesi, anche non continuativi.

L’appellato ha prodotto ricorso incidentale con il quale ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali subiti per effetto dei provvedimenti impugnati, quantificati in una somma non inferiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila).

All’udienza del I marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La conciliazione, verbalizzata in data 28 giugno 2004, prevede: "Al signor C. C. l’amministrazione garantisce il solo riconoscimento giuridico del periodo 16 settembre 2002/13 aprile 2003 nonché la valutazione dello stesso servizio ai fini della graduatoria art. 10 relativa agli assistenti tecnici". Il dato testuale non ammette dubbi. Se esso sia o meno conforme all’ordinanza ministeriale 30 dicembre 2004, n. 91, è questione che non può più essere affrontata, attesa la natura del provvedimento (verbale di avvenuta conciliazione) in cui il riconoscimento del servizio è stato effettuato e, quindi, da valutarsi nelle graduatorie che l’amministrazione dovrà redigere.

Così come il suddetto verbale vincola l’amministrazione dell’istruzione, esso preclude all’appellato incidentale di avanzare richieste di natura retributiva.

Infatti il medesimo verbale così prosegue: "Il sig. C., accettando simile soluzione, rinuncia ai benefici economici richiesti e si impegna a non avviare per l’avvenire alcuna azione legale intesa ad ottenerli anche se relativi a danni morali e materiali".

In conclusione debbo esser respinti sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge unitamente al ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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