Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-07-2011, n. 4469 Cassa integrazione guadagni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 16 del 2005, il T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto il ricorso proposto da G. S.p.a. avverso i provvedimenti emessi in data 8 settembre 1999 dalla Commissione centrale per la Cassa integrazione guadagni per l’edilizia, di reiezione dei ricorsi gerarchici presentati in relazione al diniego opposto alle istanze di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali per lavori di asfaltatura eseguiti sulla tratta PisogneDarfo.

Propone gravame l’Istituto nazionale della previdenza sociale (d’ora in avanti I.N.P.S.), ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello va accolto nei termini di seguito illustrati.

Va invero accolto il primo motivo di gravame, con cui si deduce l’irrituale notificazione del ricorso di primo grado.

Giova sul punto considerare che in primo grado sono state impugnate le deliberazioni del Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee, struttura dell’Amministrazione centrale dell’Istituto.

Non trattandosi dunque di provvedimenti riferibili alla sede provinciale dell’Istituto, il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere notificato presso la sede di Roma, dal momento che l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma (in termini, Cons. Stato, 30 dicembre 2004, n. 8293).

Non essendo poi intervenuta con effetto sanante la costituzione in giudizio dell’I.N.P.S., la intimazione del ricorso alla sede di Brescia è inidonea a costituire il necessario contraddittorio con l’Istituto.

2. Ritiene tuttavia il Collegio che, in considerazione di quanto osservato in merito alla struttura organizzativa interna dell’I.N.P.S., va riconosciuta la scusabilità dell’errore in cui in primo grado è incorso l’appellato.

Consegue l’accoglimento dell’appello, l’annullamento della sentenza gravata con rimessione della causa al giudice di primo grado, con assegnazione all’appellato del termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente sentenza) per la rinnovata notificazione del ricorso originario.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti dei due gradi delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2065 del 2006, lo accoglie e per l’effetto – previo riconoscimento dell’errore scusabile – annulla la sentenza rimettendo la causa al giudice di primo grado, assegnando all’appellato il termine di sessanta giorni per la rinnovazione della notifica del ricorso di primo grado.

Spese compensate dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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