Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 26527

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Svolgimento del processo

C.G., figlio adottivo di C.C. e P. M., deduceva che il padre dal momento del raggiungimento della maggiore età aveva smesso di corrispondergli il contributo mensile al mantenimento nonostante egli fosse studente universitario e la madre versasse in precarie condizioni di salute e godesse di un reddito minimo. Chiedeva pertanto la condanna di C.C. al pagamento di un contributo al suo mantenimento nella misura ritenuta equa dal Tribunale e con gli arretrati a partire dal 1995.

La domanda veniva contestata dal convenuto che eccepiva il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che nulla prevedeva in ordine all’obbligo di mantenimento di C.G. il quale da tempo aveva comunque raggiunto la piena capacità lavorativa. Deduceva inoltre il convenuto che egli non era in grado di versare alcun contributo a causa delle sue condizioni di salute ed economiche.

Il Tribunale di Roma ha condannato C.C. a versare al figlio G. il contributo mensile di 250,00 Euro e gli arretrati di 6.000,00 Euro.

La Corte di appello di Roma ha accolto parzialmente l’impugnazione di C.C. riducendo l’importo dell’assegno di mantenimento ad euro 200 mensili e fissando la decorrenza dell’obbligo di versamento a partire dalla proposizione della domanda (ottobre 2004).

Ricorre per cassazione C.C. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso e propone ricorso incidentale C. G. anch’esso basato su due motivi di impugnazione.

Motivi della decisione

I due ricorsi devono essere riuniti.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili perchè in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, non sono stati corredati del quesito di diritto e di una sintesi della impugnazione per difetto di motivazione con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

In relazione all’esito del giudizio di cassazione sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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