Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 20-07-2011, n. 28892 Violazioni di carattere penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.G.P.O., imputato del reato p. e p. dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17 perchè quale titolare della ditta G. C. Building di Cariccia Giacomo, esercente l’attività di costruzione di edifici, non provvedeva a valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori omettendo di elaborare il relativo documento (accertato il (OMISSIS)), proponeva opposizione al decreto penale di condanna chiedendo il rito abbreviato. Egli non contestava la materialità dei fatti, ma affermava che la pena irrogata in decreto non era corretta per essere computata sulla base di una fattispecie non ancora in vigore al momento della commissione del fatto.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Oristano, con sentenza del 14 maggio 2010, dichiarava C. G.P. colpevole del reato al medesimo ascritto e lo condannava alla pena finale di Euro 3330 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, previa sola deduzione per il rito.

Osservava in particolare il g.i.p. che il medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 304, comma 2, prevede che l’art. 17, comma 1, e relativa disposizione sanzionatoria entri in vigore decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella G.U., ovvero il 30 luglio sicchè alla data della commissione del fatto la norma era già in vigore.

2. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un solo motivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente deduce che è vero che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17 secondo la previsione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 306, comma 2, sarebbe dovuto entrare in vigore decorsi 90 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30.04.2008. In realtà però l’art. 306, comma 2, veniva modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, art. 4, comma 2-bis, convertito in L. con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, norma entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ossia, il 3 agosto 2008; l’articolo sostituisce le parole contenute all’art. 306, comma 2, "decorso novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale" con le seguenti "a decorrere dal 1 gennaio 2009". L’art. 306, comma 2, di conseguenza risulta modificato nel senso che le disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), e art. 28, nonchè le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2009;

fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti che prevedevano un minimo della pena meno elevato.

2. Il ricorso è fondato.

Effettivamente il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17 alla data del 12 novembre 2008 non era ancora entrato in vigore e quindi occorre considerare la sanzione prevista dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 89.

Infatti l’art. 306 D.Lgs. cit., come modificato dal D.L. n. 97 del 2008, art. 4, comma 2-bis, conv. in L. n. 129 del 2008, stabilisce, al secondo comma, che le disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), e art. 28, nonchè le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

In particolare il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nel disciplinare gli obblighi del datore di lavoro, prevedeva all’art. 4, comma 2, che il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valutasse tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, e all’esito di tale valutazione elaborasse un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; documento questo che doveva essere custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.

Lo stesso D.Lgs. n. 62 del 1994, art. 89 ha poi previsto che il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione, tra le altre norme, dell’art. 4, commi 2, cit.. E’ invece il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 55 – non applicabile nella specie ratione temporis – che contempla, per la violazione dell’art. 29, comma 1 (mancata redazione del documento di valutazione dei rischi), la più grave pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400.

Quindi all’epoca la pena massima per la condotta contestata ed accertata a carico dell’imputato era dell’ammenda di L. 8.000.000, mentre la sentenza impugnata considera una pena base di Euro 5.000,00, superiore a quella massima allora consentita. Ciò comporta l’illegalità della pena inflitta ed il conseguente annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della stessa.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta con rinvio per nuovo esame al tribunale di Orestano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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