Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 20-07-2011, n. 28891

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 28.2.2008 il GUP del tribunale di Savona dichiarò G.B. colpevole del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen. perchè, dopo essersi introdotto di sorpresa e di notte nell’auto di D.T.S. che stava parcheggiando, con violenza e minaccia consistita nel puntarle un coltello alla gola e nel sopraffarla fisicamente, aveva costretto la donna a subire e compiere atti sessuali (ripetuti toccamenti anche degli organi genitali ed una fellatio in ore), condannandolo alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della parte civile.

La corte d’appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, riconobbe l’attenuante del vizio parziale di mente e ridusse la pena ad anni 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla nullità della sentenza in conseguenza della nullità dell’udienza del 15.4.2009 per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c). Osserva che l’imputato detenuto era comparso alla udienza del 9.12.2008 ed aveva rinunciato ad essere tradotto per la sola udienza del 13.1.2009, nella quale il perito avrebbe dovuto assumere l’incarico. Questa udienza fu rinviata per lo stesso incombente al 4.2.2009 e quindi vi fu un ulteriore rinvio all’udienza del 15.4.2009, per la qual l’imputato non ricevette alcun avviso nè formulò rinuncia a comparire. Rileva quindi che l’originaria rinuncia a comparire era valida ed efficace soltanto per l’udienza del 13.1.2009 e tutt’al più per quella del 4.2.2009, ma non anche per quella del 15.4.2009 di cui invece avrebbe dovuto ricevere avviso ed essere messo in grado di comparire. Da qui la nullità della udienza del 15.4.2009 e di conseguenza anche della sentenza impugnata.

2) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità del prevenuto per il reato contestatogli. Lamenta che la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica ed inoltre mancante, per omessa valutazione di alcune emergenze istruttorie evidenziate in sede di appello, quali la mancata presenza di tracce di sperma sulla maglia della parte offesa, l’incapacità di descrizione del tatuaggio sul braccio destro dell’imputato, il mancato riconoscimento fotografico, l’equivocità della successiva ricognizione personale. La corte d’appello, inoltre, ha omesso di esaminare e valutare o ha totalmente stravolto altre circostanze determinanti, quali: a) il mancato riconoscimento del pene circonciso; b) la carenza di alcun riscontro rispetto all’esistenza di un coltello; c) l’incompatibilità della descritta dinamica dei fatti con le caratteristiche del veicolo. In sostanza, la sentenza si basa su una affermazione di responsabilità apodittica, emessa solo in considerazione della personalità criminale del soggetto, che però, pur essendo pluripregiudicato, non aveva mai commesso reati di natura sessuale.

3) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, perchè:

a) senza alcuna motivazione ha negato la concessione delle attenuanti generiche, di cui invece era meritevole in considerazione della gravissima patologia e sofferenza psico-mentale;

b) è stata immotivatamente operata una riduzione minima per l’attenuante del vizio parziale di mente;

c) non è stata effettuata una adeguata applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena base.

Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva che l’avviso di udienza risulta essere stato regolarmente e tempestivamente comunicato al difensore di fiducia dell’imputato.

Il primo motivo è infondato, dovendo invero confermarsi il principio che "La rinuncia a comparire all’udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l’udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l’imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore" (Sez. 5, 15.7.2010, n. 36609, Panzariello, m. 248433; conf. Sez. 1, 31.1.2000, n. 744, Pianese, m.

215500; Sez. 6, 14.1.1998, n. 2327, Giuliano, m. 210369).

Il secondo ed il terzo motivo si risolvono in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità e sono comunque infondati, perchè la corte d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione – sia pure redatta con una tecnica singolare e di difficile lettura, estesa a tutti gli elementi forniti dal processo, sia sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sia sull’esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche.

Quanto alla responsabilità dell’imputato, ed in relazione agli aspetti indicati nel ricorso per cassazione, la sentenza impugnata ha plausibilmente rilevato: – che era irrilevante la mancanza di sperma sulla maglia dell’imputato; – che la vittima aveva ricordato la presenza di un tatuaggio sul braccio dell’imputato; – che doveva ritenersi che la ricognizione fosse stata positiva; – che non aveva significato il mancato riconoscimento del pene circonciso; – che parimenti era insignificante il mancato ritrovamento del coltello, peraltro nemmeno cercato dalla polizia; – che la dinamica dei fatti e il tipo di atto sessuale imposto non erano incompatibili con la violenza, perchè l’uomo aveva usato assai più il potere di intimidazione delle circostanze che la violenza bruta.

Quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il Collegio ritiene che i giudici del merito abbiano plausibilmente ed adeguatamente fatto riferimento alla gravità del fatto, ai numerosissimi e assai gravi precedenti penali (in particolare, ai plurimi omicidi consumati e tentati), al negativo comportamento processuale, alla circostanza che l’imputato aveva comunque lucidità di mente, come dimostrato dalle modalità dei fatti, dalle parole usate, dal tentativo di ottenere il massimo di soddisfazione sessuale col minimo spreco di energie.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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