T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-07-2011, n. 1091 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 23 luglio 2010 e depositato in data 19 agosto 2010, il ricorrente impugnava l’epigrafato provvedimento dispositivo del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, per violazione dell’art. 38 T.U.L.P.S., in quanto il ricorrente non avrebbe reso immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza di un fucile appartenente al proprio fratello e, quindi, non sarebbe più affidabile nell’uso delle armi.

A sostegno del proprio ricorso, con unico articolato motivo, deduceva:

– Falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 11 e 39. dell’art 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Eccesso di potere per falsa motivazione ed illogicità manifesta, carenza dei presupposti, falsa presupposizione. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.

Il ricorrente avrebbe ricevuto l’arma in data 1.3.2010, in tarda serata, allorquando gli uffici sarebbero stati chiusi e, siccome il giorno 2.03.2010 cadeva di martedì, in coincidenza con il turno di chiusura settimanale dell’ufficio preposto alla ricezione delle denuncia di detenzione di armi e munizioni presso la Questura di Vibo Valentia, non sarebbe stato possibile provvedere prima del 03/03/2010, primo giorno utile.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 24/08/10, si costituiva l’intimata amministrazione per resistere al presente ricorso e, con memoria depositata in data 16.4.2011, svolgeva puntualmente le proprie argomentazioni difensive.

Con memoria depositata in data 09/12/10, parte ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del giorno 19 maggio 2011, il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

Viene impugnato l’epigrafato provvedimento, dispositivo del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi n. 0015023, emanato dal Prefetto di Vibo Valentia in data 10.05.2010, notificato al ricorrente in data 25 Maggio 2010, per violazione dell’art. 38 T.U.L.P.S., in quanto il ricorrente non avrebbe reso immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza di un fucile appartenente al proprio fratello e, quindi, non sarebbe più affidabile nell’uso delle armi.

In base all’articolo 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la facoltà di detenere armi, munizioni ed esplosivi corrisponde ad un interesse reputato senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso di questa stessa facoltà: stante il carattere preventivo delle misure di polizia, non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso da parte dell’interessato, essendo sufficiente che costui dimostri una scarsa affidabilità nell’uso delle armi, ovvero una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (ex plurimi: TAR Liguria Sez. II° 18.1.2007 n. 56).

La normativa, affidando alla Autorità di P.S. la formulazione di un giudizio di natura prognostica, intesta all’Amministrazione un potere di valutazione eminentemente discrezionale, da esercitarsi con prevalente riguardo all’interesse pubblico all’incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall’eventuale uso delle armi, in relazione alla condotta e all’affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso delle stesse.

Sotto il profilo della consistenza del dato probatorio sotteso alla valutazione amministrativa, può essere considerata sufficiente la concomitanza di elementi indiziari circa la mera probabilità di un abuso dell’arma da parte del privato (ex plurimis: Cons. Stato Sez. VI 7.11.2005 n. 6170).

Quanto alle condotte che possono essere a base della revoca della licenza, si ritiene che, ai fini della revoca del porto d’armi, il termine "abuso" dell’arma debba essere inteso non solo nel senso di "uso illegittimo" vero e proprio, ma anche nel senso che persone diverse dal titolare potrebbero impadronirsene e servirsene (tanto che è stata ritenuta legittima la revoca a chi abbia lasciato una pistola in un’autovettura parcheggiata, senza curarsi di chiuderla, e che, per tale circostanza, abbia subito il furto della macchina e della pistola in Cons. Stato Sez. I 10 giugno 1977 n. 1538).

Invero, occorre che la P.A. possa valutare, la capacità di abuso in base a considerazioni probabilistiche e circostanze di fatto assistite da sufficiente "fumus", in quanto, nella materia delle armi e delle relative autorizzazioni, l’espansione della sfera di libertà del soggetto recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele (conf.: Cons. Stato Sez. VI 20 ottobre 2005 n. 5905).

A tale affermazione consegue, tra l’altro, che, considerato il carattere preventivo delle misure di polizia, non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso da parte dell’interessato, essendo sufficiente che – sulla base di elementi obiettivi – se ne dimostri una scarsa affidabilità nell’uso delle armi, o un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (ex plurimis: Cons. Stato Sez. IV 26 gennaio 2004 n. 238).

Invero, occorre che la P.A. possa valutare la capacità di abuso in base a considerazioni probabilistiche e circostanze di fatto assistite da sufficiente "fumus", in quanto, nella materia delle armi e delle relative autorizzazioni, l’espansione della sfera di libertà del soggetto recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele (conf.: Cons. Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5905).

In quest’ottica, la motivazione del provvedimento restrittivo non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame della sussistenza dei presupposti idonei a far concludere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali, oppure manifestamente incoerenti (conf.: T.A.R. Molise, 14 dicembre 2006, n. 1022).

Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi ora esposti, non risulta che il ricorrente abbia mai abusato del titolo, in quanto, in punto di fatto, non sussistono elementi certi, concreti e specifici atti a comprovare che egli abbia ricevuto l’arma in data anteriore a quella indicata del 1.3.2010, in tarda serata, allorquando gli uffici erano chiusi, per cui, cadendo di martedì il successivo giorno del 2.03.2010, in coincidenza con il turno di chiusura settimanale dell’ufficio preposto alla ricezione delle denuncia di detenzione di armi e munizioni presso la Questura di Vibo Valentia, non sarebbe stato possibile presentare la denuncia prima del 03/03/2010.

Ed infatti, risulta in atti che, con Decreto del G.I.P. n. 2927 del 17.11.2010, emesso su conforme richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, è stata disposta l’archiviazione del procedimento avviato a carico del ricorrente per intempestività della denuncia per cui è causa.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, nella specie, il provvedimento impugnato, non esplicitando adeguatamente le ragioni per cui l’interessato non debba più essere ritenuto idoneo alla detenzione di armi, non consente di conoscere quale rilevante e specifico mutamento complessivo della situazione dell’ordine pubblico legittimasse uno specifico giudizio di sussistenza del pericolo.

Pertanto, la censura merita adesione.

In conclusione, il ricorso si appalesa fondato e va accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento, facendo salvi gli ulteriori e legittimi provvedimenti dell’Autorità Amministrativa.

Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento, facendo salvi gli ulteriori e legittimi provvedimenti dell’Autorità Amministrativa.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *