Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-07-2011, n. 29083 Sequestro conservativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza 13/9/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., confermava il provvedimento di sequestro conservativo di beni mobili ed immobili fino alla concorrenza della somma di Euro 600.000,00 adottato, il precedente 28 giugno, su istanza delle parti civili e a garanzia delle corrispondenti obbligazioni risarcitorie derivanti da reato, dal Gip del locale Tribunale, nell’ambito del procedimento penale a carico di N.A., rinviato a giudizio, unitamente ad altri dodici imputati, per rispondere dei reati di cui all’art. 416 c.p., commi 1 e 2, artt. 81 – 319 c.p., art. 81 c.p. e art. 326 c.p., comma 3.

Il Giudice del riesame, dopo avere preliminarmente disatteso l’eccezione di inefficacia della cautela reale per inosservanza del termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, riteneva legittima la misura anche in difetto della indicazione dei dati identificativi dei beni sottoposti a vincolo, attenendo tale operazione alla fase esecutiva, e sottolineava che il jumus boni iuris non poteva essere posto in dubbio, considerato che l’imputato era stato rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 326 cod. pen., in relazione al quale v’era stata costituzione di parte civile, e altri coimputati dello stesso reato avevano patteggiato la pena; aggiungeva, infine, che il periculum in mora era insito nell’inadeguatezza del patrimonio del debitore in rapporto all’entità delle obbligazioni risarcitorie.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato e ha dedotto: 1) inosservanza della legge processuale, con riferimento all’art. 324 c.p.p. e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, per essere stata la decisione di riesame adottata ben oltre il termine di dieci giorni (13/9/2010) dalla trasmissione degli atti al Tribunale (27/8/2010), con conseguente inefficacia della misura; 2) inosservanza dell’obbligo di indicazione degli estremi catastali dei beni immobili sequestrati ( art. 317 cod. proc. pen. e art. 679 cod. proc. civ.).

3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

Nel procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro, non trova applicazione la sanzione dell’inefficacia prevista dall’art. 309 c.p.p., comma 10 per l’inosservanza del termine di cui al comma 5 dello stesso articolo, perchè quest’ultima disposizione riguarda il procedimento di riesame delle misure coercitive personali e non il procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro, che è disciplinato dall’art. 324 cod. proc. pen.. Quantunque il comma 7 di tale articolo richiama le disposizioni dell’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, la sanzione dell’inefficacia prevista dal comma 10 deve ritenersi limitata all’inosservanza del termine di cui al comma 9, in quanto, nel procedimento di riesame disciplinato dall’art. 324 cod. proc. pen., non trova applicazione l’art. 309, comma 5, non richiamato dallo stesso art. 324. In sostanza, il termine di dieci giorni imposto, a pena d’inefficacia della misura, dal combinato disposto dei richiamati art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e 10 per la decisione di riesame della cautela reale decorre dal momento in cui il Tribunale riceve tutti gli atti processuali ritenuti necessari per la sollecitata verifica.

Nella specie, gli atti processuali, nella loro completezza, risultano essere stati posti a disposizione del Tribunale del riesame in data 7/9/2010. La conseguente decisione è intervenuta nel termine di legge.

La formula generica adottata dal legislatore ("sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato"), comprensiva di qualsiasi elemento del patrimonio, manifesta l’indifferenza per la considerazione del bene nella sua individualità, con l’effetto che il giudice, nel concedere il sequestro, legittimamente può non riferirsi a specifici beni dell’imputato e limitarsi, com’è accaduto nella specie, a determinare il valore del potenziale credito fino a concorrenza del quale il sequestro potrà essere eseguito su qualsiasi bene dell’imputato medesimo.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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