T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-07-2011, n. 1089 Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.F. espone di aver predisposto unitamente alla sorella, con riferimento ad un’area in proprietà sita nel Comune di Davoli, un piano di lottizzazione convenzionata che, acquisiti positivamente tutti i pareri di legge, era approvato dal Consiglio Comunale di Davoli, unitamente agli atti tecnici ed allo schema di convenzione, con deliberazione n. 20 del 23.7.2008.

Con nota del 18.9.2008, il responsabile del procedimento richiedeva ai lottizzanti, a garanzia del piano di lottizzazione approvato, la stipula di una polizza fideiussoria per l’importo di euro 54.319,80.

A seguito di osservazioni dei lottizzanti in ordine all’importo della polizza, con nota di data 4.12.2008, il Comune di Davoli confermava la richiesta della polizza per l’importo indicato.

Il ricorrente precisa che con nota del 23.3.2009, pur ribadendo la convinzione di non essere tenuti a contrarre fideiussione per l’importo indicato dall’Amministrazione comunale, è stata trasmessa dai lottizzanti al Comune la polizza fideiussoria della società Nuova Tirrenia, Agenzia di Soverato, per l’importo di euro 54.319,80.

Con telegramma del 30.11.2009, il ricorrente, richiamando una precedente nota del 31.7.2009, rinnovava la richiesta al Comune di Davoli di procedere alla stipulazione della convenzione relativa al piano di lottizzazione approvato; la richiesta era ulteriormente rinnovata con nota di data 1.2.2010, senza, peraltro, ottenere risposta dall’Amministrazione Comunale.

Con nuova comunicazione di data 7.9.2010, il T. chiedeva ancora una volta al Comune di poter procedere alla stipulazione della convenzione al fine di non dover sopportare ulteriori danni economici.

Il Comune intimato, peraltro, rimaneva silente.

Il ricorrente rileva che anche il procedimento in oggetto debba concludersi con un provvedimento espresso e che la stipulazione della convenzione di lottizzazione in questione -approvata, con tutti i pareri richiesti per legge – non è intervenuta stante l’assoluto silenzio serbato dall’Amministrazione Comunale sin dal 7.9.2010.

Rispetto a tale ultima istanza si è, dunque, formato, il silenzio inadempimento del Comune, gravemente lesivo delle aspettative del ricorrente.

Il T., pertanto, agisce in questa sede, ex artt. 31 e 117 CPA, chiedendo che sia accertato l’obbligo del Comune di provvedere espressamente sull’istanza presentata in data 7.9.2010 e, conseguentemente, che sia dichiarato illegittimo il perdurante silenzio dallo stesso Comune serbato, ordinando di provvedere entro il termine di giorni trenta, nominando in caso di ulteriore inadempimento un commissario che provveda in luogo dell’Amministrazione Comunale.

Il ricorrente chiede, altresì, che sia accertata la fondatezza della propria pretesa ed ordinato al Comune di procedere alla stipulazione della convenzione di lottizzazione entro trenta giorni.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Davoli.

Alla Camera di Consiglio del 22 giugno 2010, il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

Questo Tribunale rileva, preliminarmente, che il meccanismo del silenzio, disciplinato oggi dagli artt. 31 e 117 CPA e, in precedenza, dall’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm., è diretto ad accertare se l’inerzia serbata dall’amministrazione in ordine alla istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell’obbligo di adottare un provvedimento esplicito, richiesto con l’istanza stessa (Cons. di Stato, A.P., 9 gennaio 2002, n. 1).

Ciò significa che il dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato non può essere desunto dall’esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l’inerzia dell’amministrazione ad esercitare i poteri a lei attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all’amministrazione, direttamente o indirettamente, di adottare il provvedimento nell’interesse del privato richiedente.

Per ciò che attiene all’obbligo di provvedere, di regola esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o da principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità (Cons. di Stato, sez. IV, 14 novembre 1986, n. 730), o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa (TAR Abruzzo, 16 luglio 1990, n. 360). Un ulteriore fonte dell’obbligo di provvedere è stata, infine, individuata nel principio di legalità dell’azione amministrativa.

Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento (Cons. di Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n. 250), cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima.

In considerazione di tali principi, e passando all’esame del caso concreto, si osserva che il Comune intimato illegittimamente è rimasto inerte, dovendo, al contrario, assumere una determinazione (di qualunque tenore), a fronte dell’istanza avanzata dai ricorrenti in ordine alla richiesta di stipulazione della convenzione relativa al piano di lottizzazione convenzionato approvato dal Comune medesimo. Il dovere in questione sussiste in considerazione sia della circostanza che il Comune intimato, come detto, ha approvato la lottizzazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2008, sia del fatto che lo stesso Comune, nel confermare la richiesta di una polizza fideiussoria per l’importo di euro 54.319,80, trasmetteva con nota del 4.12.2008, anche lo "schema di convenzione ", di cui al parere n. 2805 del 4.6.2008 rilasciato dall’Assessorato Ambiente e Territorio della Regione Calabria – Settore Urbanistica.

In tale contesto, il silenzio serbato dal Comune intimato è illegittimo, in quanto, in forza dei fatti esposti, è sorta in capo ai lottizzanti una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni che l’Amministrazione Comunale intende adottare con riferimento alla sorte della lottizzazione convenzionata in questione.

Il Collegio ritiene, peraltro, di non potersi pronunciare in ordine alla fondatezza della pretese dedotta in giudizio, in quanto, non pare possa escludersi la necessità che l’Amministrazione Comunale debba compiere ulteriori adempimenti istruttori.

Conclusivamente, fermo restando il potere dell’Amministrazione Comunale di valutare nel merito l’istanza formulata dal ricorrente, il ricorso è fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio dell’Amministrazione e va accolto nei sensi e nei limiti appena espressi.

Devesi, pertanto, ordinare all’Amministrazione comunale di Davoli di pronunciarsi sull’istanza presentata dai lottizzanti con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione Comunale, il ricorrente potrà adire nuovamente questo Tribunale, al fine della nomina di un Commissario ad acta, che assuma i provvedimenti necessari in luogo del Comune.

Per quanto riguarda le spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimato Comune di Davoli, in persona del Sindaco protempore, ordinando a quest’ultimo di provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Comune di Davoli al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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