Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-07-2011, n. 29073 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, con sentenza 10/10/2008, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava I.R. colpevole del reato di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina), commesso il (OMISSIS) in concorso con altre due persone, e lo condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche e della diminuente della minore età, a pena ritenuta di giustizia.

Con altra sentenza pronunciata in data 28/10/2008 dallo stesso Tribunale per i Minorenni sempre all’esito del rito abbreviato, lo I. veniva dichiarato colpevole del reato di detenzione illecita e cessione a terzi di marijuana, commesso il (OMISSIS), e condannato, con la diminuente della minore età, a pena ritenuta congrua.

2. A seguito di gravami proposti dall’imputato, La Corte d’Appello di Napoli -Sezione Minorenni-, disponeva la riunione dei due distinti procedimenti e, con sentenza 22/1/2009, in parziale riforma delle decisioni di primo grado, che confermava nel resto, riteneva i reati addebitati all’imputato unificati dal vincolo delle continuazione, concedeva le circostanze attenuanti generiche anche per il reato commesso il (OMISSIS), rideterminava la misura della pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.

Il Giudice distrettuale, dopo avere sottolineato che, nel corso di servizi di osservazione predisposti dalla Polizia, l’imputato era stato colto in flagranza di reato in entrambe le occasioni oggetto di contestazione, disattendeva la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in considerazione delle modalità operative, particolarmente allarmanti, del traffico illecito in cui il minore era inserito, perchè indicative di una capillare e accurata programmazione a monte, attuata concretamente attraverso il coinvolgimento di più persone, le quali, con precisa e coordinata ripartizione dei ruoli, mantenevano sempre attivo il commercio di droghe di specie diverse nella zona di Scampia.

3. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, lamentando: a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità; b) inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’aumento di pena per la continuazione, determinato sulla base dell’erroneo presupposto che l’episodio del (OMISSIS) integrasse due distinte ipotesi di reato, mentre invece si trattava di un solo reato, perchè unica era la condotta penalmente rilevante.

4. Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.

4.1. Generica e comunque manifestamente infondata è la prima doglianza, che si rivela assolutamente inidonea a porre in crisi l’iter argomentativo della sentenza impugnata nella parte in cui esclude che la condotta posta in essere dall’imputato possa essere ricondotta nell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La pluralità delle sostanze stupefacenti commerciate e le modalità operative di tale illecita attività, ben organizzata, continuativa e di dimensioni certamente non marginali, appaiono incompatibili, come sottolineato dalla Corte territoriale, con l’invocata attenuante.

D’altra parte, lo stesso ricorrente non indica elementi concreti che possano efficacemente contrastare tale conclusione.

4.2. Fondata, invece, è la seconda doglianza.

La Corte di merito, invero, ritenendo i reati ascritti all’imputato avvinti dal vincolo della continuazione e più grave, ai fini della individuazione della pena base, quello commesso in data (OMISSIS), ha errato nel determinare l’aumento di pena per la continuazione.

Partendo, infatti, dall’erroneo presupposto che l’imputato, con la condotta posta in essere il 12/8/2008, avrebbe realizzato due distinte ipotesi criminose, per avere spacciato specie diverse di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina), ha calcolato due distinti aumenti di pena, pari – ciascuno – a mesi nove di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.

Rileva, al riguardo, la Corte che, a seguito della riforma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14 ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto un’unica tabella di sostanze stupefacenti, la contestuale detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti diverse integra un unico reato.

Ciò posto, l’episodio del 12/8/2008 integra un solo reato, con la conseguenza che l’aumento di pena a titolo di continuazione per il reato ritenuto "satellite" deve essere unico. Dalla pena complessiva devono, pertanto, essere scorporati mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, corrispondenti al secondo aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. al netto della diminuente del rito abbreviato (mesi nove di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa – 1/3).

5. La sentenza impugnata deve, conclusivamente, essere annullata senza rinvio, limitatamente alla misura dell’aumento di pena per la continuazione e, per l’effetto, la pena finale deve essere determinata in anni due, mesi dieci di reclusione ed Euro 13.000,00 di multa.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell’aumento per la continuazione e ridetermina, per l’effetto, la pena finale in quella di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 13.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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