T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-07-2011, n. 1087 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società A.E. Srl espone di voler realizzare nei comuni di Amato e di Serrastretta un impianto della potenza nominale di 37,5 MW per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, comprensivo delle relative opere strumentali e infrastrutturali.

Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, la ricorrente afferma di aver ottenuto in data 14.2.2008, giusta decreto dirigenziale n. 1052, l’autorizzazione unica per la realizzazione del progetto e di aver avviato i lavori per la realizzazione dello stesso.

Precisa la ricorrente che, per ottemperare alle prescrizioni impartite dal detto decreto dirigenziale e diminuire l’impatto ambientale, elaborava una variante in corso d’opera al progetto (consistente in una delocalizzazione dello stesso, con occupazione di una minore superficie) per la quale, in data 21.4.2010, chiedeva alla Regione Calabria la convocazione di una Conferenza dei Servizi per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica sulla variante.

La Regione Calabria, in data 19.7.2010, convocava la Conferenza dei Servizi sull’istanza presentata dalla ricorrente, fissando la data dell’11.10.2010.

Sennonché, la Regione con nota del 6.10.2010, comunicava alla ricorrente che, a causa dell’oggettiva impossibilità di svolgere i lavori di Conferenza dei Servizi in ragione della grave carenza del personale di settore, la medesima Conferenza era rinviata a data da destinarsi.

A detta della ricorrente, l’illegittimo atteggiamento della Regione contrasta con quanto previsto dall’art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e, inoltre, la nota citata non è fondata su alcuna ragione giustificatrice, non essendo evidenziate esigenze istruttorie, ma poggiando esclusivamente sulla dichiarata incapacità dell’Amministrazione intimata a farsi carico dei propri doveri istituzionali.

A fronte, quindi, del silenzio serbato dall’Amministrazione Regionale, la ricorrente agisce in questa sede e chiede che sia accertata l’illegittimità del detto silenzio e che sia ordinato all’Amministrazione stessa di provvedere alla convocazione della Conferenza dei Servizi nel termine di 30 giorni o nel termine ritenuto congruo, con nomina di un commissario ad acta, in caso di ulteriore inottemperanza della Regione.

La ricorrente, per fondare la propria richiesta, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la violazione e falsa applicazione delle leggi regionali n. 42/2008 e n. 19/2001, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 2 bis e 3 della legge n. 241/90.

La ricorrente formula, altresì, domanda di risarcimento dei danni per violazione colposa del termine di conclusione del procedimento ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003.

Non si è costituita in giudizio la Regione Calabria.

Alla Camera di Consiglio del 22 giugno 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, il Tribunale rileva che il meccanismo del silenzio, disciplinato oggi dagli artt. 31 e 117 CPA e, in precedenza, dall’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm., è diretto ad accertare se l’inerzia serbata dall’amministrazione in ordine alla istanza di un privato si ponga in violazione o meno dell’obbligo di adottare un provvedimento esplicito, richiesto con l’istanza stessa (Cons. di Stato, A.P., 9 gennaio 2002, n. 1).

Ciò significa che il dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato non può essere desunto dall’esistenza di un meccanismo processuale, inteso a rimuovere l’inerzia dell’amministrazione ad esercitare i poteri ad essa attribuiti dalla legge, ma deve preesistere sul piano sostanziale, nel senso che deve trovare fondamento in una norma che imponga all’amministrazione, direttamente o indirettamente, di adottare il provvedimento nell’interesse del privato richiedente.

Per ciò che attiene all’obbligo di provvedere, di regola esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può talora desumersi anche da prescrizioni di carattere generale o da principi generali dell’ordinamento che regolano l’azione amministrativa, sicché, ad esempio, può originare dal rispetto del principio di imparzialità (Cons. di Stato, sez. IV, 14 novembre 1986, n. 730), o trovare fondamento nel principio di buon andamento dell’azione amministrativa (TAR Abruzzo, 16 luglio 1990, n. 360). Un ulteriore fonte dell’obbligo di provvedere è stata, infine, individuata nel principio di legalità dell’azione amministrativa.

Pertanto, si può ritenere che, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa, l’obbligo di provvedere sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento (Cons. di Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n. 250), cioè in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest’ultima.

In considerazione di tali principi, e passando all’esame del caso concreto, si osserva che la Regione Calabria illegittimamente è rimasta inerte in relazione all’istanza di convocazione di una Conferenza dei Servizi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica sulla variante, come sopra specificato. Al contrario, la Regione avrebbe dovuto provvedere a fronte dell’istanza avanzata dalla società ricorrente e disporre la convocazione della chiesta Conferenza.

Né può ritenersi idonea giustificazione per rinviare sine die la convocazione della Conferenza dei Servizi, l’invocata carenza di personale rappresentata dall’Amministrazione Regionale nella nota del 6.10.2010: la Regione, infatti, è tenuta a fare fronte ai propri doveri istituzionali esercitando la potestà organizzativa di cui è titolare e utilizzando le risorse di cui dispone in modo attento ed oculato, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

In tale contesto, l’inerzia tenuta dalla Regione intimata è illegittima, in quanto, in forza dei fatti esposti, è sorta in capo alla società ricorrente la legittima aspettativa in ordine alla convocazione della Conferenza dei Servizi a seguito della propria istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione unica sulla variante proposta.

Quanto alla domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente in relazione alla mancata conclusione del procedimento ed al mancato rilascio dell’autorizzazione, si rileva che la stessa non possa essere accolta.

Infatti, la ricorrente non fornisce la prova – che grava sulla stessa ex artt. 64 CPA e 2697 c.c. – dei danni asseritamente subiti, limitandosi ad indicare genericamente immobilizzazione di capitali e spese sostenute per l’attivazione della procedura, senza dimostrare alcun nesso di causa tra il ritardo ed il danno invocato. Anche l’indicazione della somma di euro 23.000,00 non trova giustificazione alcuna nella documentazione allegata al ricorso.

La domanda di risarcimento danni, pertanto, deve essere respinta.

Conclusivamente, con riferimento alla mancata convocazione della Conferenza dei Servizio, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti appena espressi.

Devesi, pertanto, ordinare all’Amministrazione Regionale di provvedere alla convocazione della Conferenza dei Servizi in relazione alla domanda per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica presentata dalla ricorrente in ordine alla variante in corso d’opera al progetto di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione Regionale, la ricorrente potrà adire nuovamente questo Tribunale, al fine della nomina di un Commissario ad acta, che assuma i provvedimenti necessari in luogo della Regione.

Per quanto riguarda le spese, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dell’inerzia dell’intimata Regione Calabria, ordinando a quest’ultima di provvedere, nei modi e termini di cui in motivazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna la Regione Calabria al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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