T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-07-2011, n. 1086 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe indicato, R.E. chiede che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro in ordine alla propria nota del 6.4.2010, con dichiarazione dell’obbligo della stessa Amministrazione a provvedere.

Espone il ricorrente di essere proprietario di un terreno sito nel quartiere Sala di Catanzaro e di aver constatato che nel fondo limitrofo i signori Foglia Rosario, Foglia Vincenzo e Fiorenza Concetta, divenuti proprietari di detto fondo, avevano iniziato lavori di costruzione di un fabbricato, che non rispettava le distanze legali e violava le norme relative al piano di campagna.

Pertanto, il R. inviava al Comune resistente nota di data 6.4.2010, chiedendo di adottare le misure ritenute idonee.

Il Comune, con nota del 13.4.2010, comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento, l’ufficio competente ed il responsabile del procedimento, oltre che il termine di conclusione del procedimento medesimo, fissato in 60 giorni.

Il ricorrente precisa che, nonostante sia ampiamente scaduto il termine indicato, il Comune di Catanzaro non ha pronunciato alcun provvedimento e che, quindi, in considerazione del silenzio serbato, lo stesso è costretto ad agire in questa sede affinché sia pronunciata l’illegittimità del silenzioinadempimento con obbligo di provvedere e sia nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Resiste in giudizio il Comune di Catanzaro, il quale rileva l’infondatezza nel merito del ricorso, non sussistendo in capo ad essa Amministrazione alcun obbligo di provvedere.

Resiste in giudizio, altresì, Foglia Vincenzo, il quale eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per difetto del mandato alle liti, trattandosi di procura generale alle liti e non procura speciale, mentre nel merito chiede il rigetto del ricorso per infondatezza sia in fatto che in diritto.

Alla Camera di Consiglio del 22 giugno 2011, il ricorso è passato in decisione.

Preliminarmente è necessario scrutinare l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa di Foglia Vincenzo in ordine al difetto di procura alle liti, in quanto, quella apposta sul ricorso introduttivo sarebbe una procura generale, non essendo stato indicato alcun riferimento al "procedimento amministrativo instaurando".

L’eccezione è chiaramente destituita di fondamento.

Il mandato speciale, che può essere conferito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio, deve necessariamente indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia, ovvero, in alternativa, può essere conferito in calce o a margine del ricorso, in applicazione dell’art. 83 c.p.c..

Giova ricordare, a tale proposito, che ai sensi del citato art. 83, c.p.c. la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto introduttivo del giudizio anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, con la conseguenza che ai fini della sua validità rileva solo la congiunzione fisica del foglio separato con il ricorso, mentre risultano irrilevanti le altre tecniche di raccordo pure immaginabili, quali l’espressa menzione del procedimento per il quale essa è stata rilasciata, l’apposizione di timbri o sigle di giuntura, "et similia" (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 69).

Nel caso in esame, non c’è dubbio che la procura, rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio, risponda ai requisiti ed alle formalità richieste dall’art. 83 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio è stato correttamente instaurato.

Passando al merito del ricorso, si rileva che lo stesso deve essere respinto per le ragioni di seguito indicate.

Con la nota del 6.4.2010 -recante quale oggetto "Verifica eventuali difformità permesso a costruire n. 58648/08 del 22.12.2009, pratica n. 068, in particolare tavole progetto PEPL 02 planimetrie lotto" -il ricorrente, premessa la propria legittimazione e la circostanza che i signori Foglia avevano iniziato i lavori di costruzione di un fabbricato omettendo l’osservanza delle norme previste relativamente sia al piano di campagna sia alle distanze legali dai fabbricati, precisava che "Non solo, ma con permesso a costruire n. 58648/08 del 22.12.2009, pratica n. 068, approvato dall’Assessorato Urbanistica e Programmazione, Settore Edilizia Privata e SUAP, l’Amministrazione Comunale di Catanzaro consentiva ai sigg. Foglia di realizzare il loro fabbricato con profilatura del terreno postopera a ridosso del muro esistente all’interno della mia proprietà anziché a ridosso del confine. Pertanto il rilevato, lo si ribadisce, anziché attenersi all’interno della proprietà Foglia, va ad invadere la zona di mia proprietà. Il che si evince chiaramente dalle tavole di progetto, ed in particolare dalla tavola PEPL 02 planimetrie lotto". Il ricorrente concludeva chiedendo al Comune di intervenire al fine di accertare una eventuale modifica dei luoghi con l’innalzamento del piano di campagna originario, se la costruzione rispettasse i limiti e le distanze dal confine e dalle costruzioni esistenti, se la costruzione rispettasse i limiti di altezza, se la sistemazione dell’area di progetto prevedesse la profilatura del terreno postopera a ridosso del muro esistente di proprietà del ricorrente anziché del confine.

Con la citata nota, pertanto, il ricorrente invitava l’Amministrazione intimata a verificare la legittimità del permesso a costruire n. 58648/08 del 22.12.2009, rilasciato dalla stessa Amministrazione ai signori Foglia, in riferimento a quanto dallo ricorrente medesimo segnalato.

A tale proposito, giova osservare che – per giurisprudenza consolidata – non sussiste alcun obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pronunciarsi su istanze volte ad ottenere provvedimenti di autotutela, non essendo coercibile l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità di atti amministrativi mediante l’istituto del silenzio – rifiuto e lo strumento di tutela offerto oggi dall’art. 31, c.p.a. (e prima dall’art. 21 bis, l. n. 1034 del 1971). Invero, il potere di autotutela si esercita d’ufficio e le eventuali istanze di parte non possono che avere valenza di mera sollecitazione del potere di cui è titolare esclusiva l’Amministrazione. Ne consegue che relativamente a dette istanze non può sussistere alcun obbligo giuridico di provvedere, né può assurgere ad inadempimento l’omessa risposta espressa dall’Amministrazione, sicché non è ravvisabile alcun inadempimento impugnabile con lo speciale rito del silenzio (per tutte Consiglio di Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1178).

Non sposta i termini della questione la circostanza che il Comune, con la ricordata nota del 13.4.2010, abbia comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento, l’ufficio competente, il responsabile del procedimento e il termine di conclusione del procedimento medesimo, atteso che l’attività posta in essere dal Comune non è idonea a rendere obbligatorio l’esercizio del potere di autotutela, che rimane del tutto discrezionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto, non sussistendo in capo all’Amministrazione Comunale un obbligo di provvedere in ordine all’istanza del ricorrente.

In ogni caso e sotto diverso profilo, anche nell’ipotesi in qui si volesse ritenere che il ricorrente, con la nota di cui sopra, avesse inteso segnalare all’Amministrazione una non conformità delle opere poste in essere dai signori Foglia rispetto al permesso a costruire n. 58648, si rileva che, come emerge dalla relazione di data 31.3.2011, redatta dai tecnici comunali in esito all’espletato sopralluogo e depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente, quest’ultima ha accertato la conformità di quanto fino a quel momento realizzato rispetto al progetto, ad eccezione di piccole discrasie non valutabili in termini di superficie e di volumi, evidenziando, comunque, che -al momento del sopralluogo -nessuna opera prevista in progetto è stata edificata sul terreno limitrofo.

Anche sotto questo distinto profilo, pertanto, le censure mosse dal ricorrente non sono fondate.

In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *