Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-12-2011, n. 26521 Crediti privilegiati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.G. proponeva reclamo avanti al Tribunale di Viterbo avverso il provvedimento del 14/4/2005 del G.D. del Fallimento C.A.I.F. s.r.l., che aveva riconosciuto la spettanza al creditore ipotecario Banca di Roma s.p.a., in sede di riparto parziale, dei frutti civili prodotti dall’immobile, gravato di ipoteca volontaria a fronte di contratto di mutuo fondiario a suo tempo stipulato tra l’Istituto Bancario e la società fallita, e per il quale la Banca aveva abbandonato l’esecuzione individuale intrapresa.

Il Tribunale, premesso che non v’è norma che estenda espressamente la prelazione ipotecaria ai frutti civili dell’immobile come previsto per il pignoramento dall’art. 2912 c.c., in quanto non vi fa espresso riferimento l’art. 54 L.F. (pur ritenuto estensibile dalla giurisprudenza), ha ritenuto di dovere coordinare la disciplina fallimentare con il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 3, e, privilegiando l’interpretazione costituzionalmente orientata, ha concluso nel senso che, anche ove il creditore fondiario opti per la vendita del bene in sede fallimentare abbandonando l’esecuzione individuale, deve ritenersi estesa la prelazione ipotecaria anche ai frutti civili (nella specie, canoni di locazione). Ricorre il G., sulla base di unico motivo.

Capitalia Service J.V. s.r.l., quale mandataria di Capitalia s.p.a., già Banca di Roma s.p.a. e prima ancora Banco di Santo Spirito s.p.a., ha depositato controricorso.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, commi 2 e 3, nonchè omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Secondo il ricorrente, l’art. 41, 2 comma cit. si limita a riconoscere in capo al creditore fondiario il privilegio di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale sui beni ipotecati a garanzia del finanziamento fondiario, anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, da cui le conseguenze disposte dal successivo comma 3, ove si prevede che il "custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento" devono versare alla Banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, "spettando queste ultime al creditore fondiario che si sia avvalso della facoltà riconosciutagli dal comma precedente, proprio ed esclusivamente in applicazione della regola generale di cui all’art. 2912 c.c." (così a pag. 5 del ricorso).

Nè, secondo il ricorrente, l’interpretazione prospettata creerebbe irragionevole disparità di trattamento rispetto al caso del creditore fondiario che opti per la vendita del bene in sede fallimentare, trattandosi di situazioni diverse.

2.1.- Il motivo è infondato e va pertanto rigettato. Il Tribunale ha rigettato il reclamo, richiamando l’orientamento del S.C. in relazione alla ritenuta estensione della prelazione ipotecaria ai frutti civili prodotti dall’immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento (così la pronuncia 9429/1992), per poi analizzare la specifica disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 3, che, nel consentire al creditore fondiario di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale nei confronti del debitore fallito, dispone che il curatore fallimentare versi alla Banca "le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato"; ha quindi concluso nel ritenere applicabile tale disposto non solo nel caso in cui il creditore fondiario continui l’esecuzione individuale in presenza della procedura fallimentare, ma anche nel caso in cui opti per la vendita fallimentare, trattandosi di situazione sostanzialmente identica alla prima, nella sussistenza della medesima condizione di creditore fondiario.

E’ questa pertanto la condizione unificante delle due ipotesi, mentre ha natura meramente processuale la facoltà riconosciuta dalla norma all’istituto di credito fondiario, di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale nei confronti del debitore fallito (così tra le ultime, le pronunce 8609/07, 11014/07, 23572/04).

Il Tribunale pertanto ha reso corretta applicazione dell’art. 41 cit. e la motivazione in punto di diritto è di per sè adeguata.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nulla sulle spese quanto al rapporto processuale con il Fallimento, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento a favore di Capitalia Service J.V. s.r.l., quale mandataria di Capitalia s.p.a., delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1500,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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