Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.M.C. e M.G., con due separati ma identici atti, ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza 21.3/12.4.2011 del tribunale di Napoli che, su appello proposto dal P.M. in sede, avverso il pregresso provvedimento del gip in sede che, disattesa la richiesta di custodia cautelare in carcere per i delitti di cui ai capi a), b) e c) dell’imputazione – tentata rapina ai danni di T.D., resistenza a p.u. e tentata rapina ai danni dell’appuntato dei Carabinieri R.G. – applicava nei loro confronti, e solo in relazione ai reati sub b) e c) del capo di imputazione, l’obbligo di presentazione alla p.g., disponeva invece, il tribunale e sempre in relazione ai due delitti considerati dal gip, gli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Ad avviso dei ricorrenti, che denunciano la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), il tribunale si sarebbe discostato senza una seria giustificazione da quanto invece ritenuto dal primo giudice, il gip per l’appunto.

I due ricorsi sono inammissibili perchè oltremodo generici.

A fronte del discorso giustificativo del giudice dell’appello, che ha valorizzato specifiche modalità dei fatti contestati, caratterizzati da gravita intrinseca, dalla loro connotazione violenta ed aggressiva, dal carattere non occasionale della condotte, intimidatorie ed arroganti deponenti per una indole trasgressiva ed incline alla commissione dei reati, come peraltro già certificato dall’essere gli imputati dei pluri-pregiudicati, i ricorrenti si limitano a critiche generiche, senza alcun riferimento al concreto processuale, richiamandosi solo al diverso costrutto come rappresentato dal giudice di prime cure.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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