Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29142

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- C.G., tramite difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Torino che, in accoglimento dell’appello del P.M. presso lo stesso tribunale avverso la pregressa, datata 20.1.2011, ordinanza del gip della stessa città che aveva rigettato la di lui richiesta di ordinanza cautelare nei confronti del predetto C., indagato per i delitti di tentata estorsione continuata aggravata e plurime lesioni personali ai danni di più persone, disponeva la cattura del prevenuto una volta divenuto definitivo il provvedimento.

-2- Particolarmente diffusa ed articolata l’ordinanza impugnata: le dichiarazioni della persona offesa, M.M.C., sulle vessazioni dell’imputato fin dal 2008 che pretendeva il pagamento di mille euro mensili per la protezione del suo locale bar-trattoria (OMISSIS), gli atti di violenza, causative di lesioni contro la stessa e i membri anche acquisiti della sua famiglia, il genero M. A., la di lui madre, il tentativo di investimento di una sua nipote, le molestie ad una frequentatrice del locale, le minacce di distruggere il locale, tutte queste circostanze sono state valorizzate dai giudici dell’appello, collegandole alle dichiarazioni rese dalla M. ritenute attendibili e coerenti. I giudici di merito hanno puntualizzato che le azioni di minaccia e di violenza, culminate in un episodio di particolare aggressività il 10.11.2010, condizionante la presentazione dell’atto di denuncia da parte della predetta M., rinvenivano la loro motivazione nella richiesta estorsiva esplicitamente rivolta circa un anno dopo l’apertura del bar-trattoria della persona offesa; richiamavano ancora quei giudici il contenuto delle minacce del prevenuto di distruggere il locale, le turbative comunque alla sua conduzione e sottolineavano il fatto che non era possibile rinvenire una causale alternativa ad una azione così pressante, violenta continuata di intimidazione.

-3- Con due motivi di ricorso l’imputato denuncia, richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), la violazione dell’art. 273 c.p.p., commi 1 e 2, art. 192 c.p.p., comma 3 e artt. 274 e 275 c.p.p.: in particolare, per un primo versante, mancanza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza in merito alla gravita degli indizi, prospettando l’inaffidabilità delle dichiarazioni della persona offesa e rilevando che le azioni aggressive, non contestate nella loro materialità, si porrebbero in una posizione di reciprocità rispetto ad analoghe azioni di aggressione della persona offesa ai suoi danni; per un secondo versante contesta l’attualità di esigenze cautelari per l’episodicità degli episodi di violenza che si porrebbero nell’arco addirittura di quattro anni.

– 4- Il ricorso non può essere accolto perchè infondato.

Invero le dichiarazioni della persona offesa dal reato sono assimilabili alla testimonianza, che il legislatore considera un mezzo di prova, attribuendole, ai fini dell’affermazione della responsabilità, una presunzione di attendibilità maggiore della semplice chiamata in correità o in reità. Peraltro, nella specie, il giudice di merito ha sottoposto le dichiarazioni della persona offesa a un rigoroso vaglio critico, al fine di escludere che essa sia effetto di elementi di turbativa e di interesse. Sul punto poi i motivi di ricorso si palesano affetti da una inaccettabile genericità, denunciando contrapposte, alle proprie, violenze della contro-parte senza però essere in grado di individuarle e grosso modo specificarle.

La motivazione giudiziale, poi, in merito alle esigenze cautelari volte alla prevenzione della commissione di analoghi reati, è del tutto congrua ed esauriente sottolineando la particolare gravita e violenza delle condotte del prevenuto, indirizzate in modo prevaricatore e violento, non solo contro la persona offesa, ma anche verso terze persone, legate alla M. da vincoli familiari o di affinità e che perciò stesso costituivano la firma identificativa di una estorsione continuata avente la precipua finalità di fiaccare la resistenza della vittima.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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