Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-07-2011) 21-07-2011, n. 29141

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- S.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 12/14.4.2011 del tribunale di Caltanissetta, di conferma, in sede di riesame, dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 21.3.2011 dal gip del tribunale di Enna, per i delitti di rapina aggravata, lesioni e violazione di domicilio in concorso, deducendo, in forza dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), la violazione dell’art 192 c.p.p., comma 3, per carenza di motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza, costituiti da una chiamata di correo fantasiosa, nella misura in cui lo coinvolgeva in una impresa rischiosa per la presenta di telecamere nei luoghi prossimi alla abitazione della vittima, da un lato, violazione ancora di legge per la condanna alle spese di giudizio nonostante l’accoglimento di uno dei rilievi critici avverso l’ordinanza cautelare, precisamente il richiesto d ottenuto assorbimento del delitto di violazione di domicilio nel delitto di rapina o aggravato per l’appunto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis.

-2- I giudici merito, ai fini del giudizio probabilistico di responsabilità del prevenuto avevano fatto perno sulle dichiarazioni del coindagato minorenne N.D.C. nel senso che egli con i coimputati, M.M. e S.A., il ricorrente, si erano recati, con la macchina di quest’ultimo che si era posto alla guida, presso l’abitazione della vittima,una anziana signora conosciuta dal M. perchè, quale dipendente di un supermercati vicino alla abitazione, le portava la spesa a domicilio, quindi il N. e il M., con la scusa di consegnare una confezione di acqua, avevano bussato alla porta dell’appartamento, avevano subito aggredito la vittima coprendole il viso per non farsi riconoscere, e si erano appropriati del denaro rinvenuto nella abitazione. I riscontri erano costituiti, dal carattere spontaneo, non interessato, delle dichiarazione auto ed etero accusatorie, dal rinvenimento della confezione di acqua nella abitazione della vittima, dalla ammissione del ricorrente di aver partecipato alla preparazione del delitto, con l’acquisto della confezione predetta, dal fatto che il M. conosceva la abitazione della persona offesa in precedenza, dalla percezione da parte della persona offesa della presenza di due rapinatori entrati nella di lei casa, dalle dichiarazioni della convivente del M. circa l’orario in cui aveva lasciato la abitazione e che corrispondeva all’orario del fatto delittuoso.

-3- Il ricorso è inammissibile, per il chiaro tentativo dei motivi a suo sostegno di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del risultato probatorio, senza però intaccare di manifesta illogicità il discorso giustificativo giudiziale. Il vero è che il giudice di merito ha dato compiuto conto delle ragioni che lo hanno indotto ad una determinata soluzione coordinando in termini logici gli atti sottoposti al suo esame. Ne deriva che il vizio di motivazione non può consistere nella mera prospettazione di una valutazione, basata sul possibile e senza la analisi critica delle circostanze come valutate nel provvedimento che si intende contestare, del contesto probatorio ritenuto dal ricorrente più adeguato. Ed è manifestamente infondato, il ricorso, nella parte relativa alla contestazione in merito alle spese, che hanno seguito la soccombenza, per essere stata confermata l’ordinanza cautelare e per risolversi l’assorbimento della contestata violazione di domicilio nel delitto di rapina aggravato proprio in forza di quest’ ultima ritenuta condotta criminosa.

– Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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